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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35350/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal fallimento di una società nei confronti di un soggetto che era socio e componente del consiglio di amministrazione della società poi fallita. La curatela ha dedotto che, in epoca in cui la società versava in grave squilibrio patrimoniale, erano stati compiuti in suo favore due tipi di atti: da un lato, la cessione di un credito della società verso un terzo fino a concorrenza di euro 800.000, credito che il cessionario avrebbe poi compensato con un proprio debito verso quel terzo; dall'altro, una serie di rimborsi di finanziamenti effettuati dal socio per complessivi euro 451.400. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria dichiarando inefficaci tali atti ai sensi dell'art. 65 l. fall. e condannando il convenuto alla restituzione della somma complessiva. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo non contestata la compensazione del credito ceduto, osservando che l'azione revocatoria mira alla reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori e ritenendo provati i presupposti della postergazione e dell'inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1243 c.c. e 115 c.p.c. e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la compensazione non fosse stata validamente non contestata e che la Corte d'appello avesse rivalutato erroneamente la prova; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle regole probatorie, lamentando che non fosse stata provata la sussistenza dei presupposti dell'art. 2467 c.c. e che la domanda non avesse adeguatamente indicato il regime applicabile ai finanziamenti soci. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi, per una parte, inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito e, per altra parte, infondati, evidenziando che la compensazione risultava documentata nell'atto di cessione e che, in mancanza di prova contraria, incombeva al ricorrente dimostrare il contrario; ha inoltre rilevato che la situazione di squilibrio economico-finanziario era stata documentata anche dalla proposta di concordato preventivo e che i giudici di merito avevano correttamente applicato l'art. 2467 c.c. e l'art. 65 l. fall.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha qualificato come inammissibili, in parte, le censure perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e le ha ritenute, per il resto, infondate. Ha confermato così la decisione di merito che aveva dichiarato inefficaci la cessione del credito e i rimborsi dei finanziamenti ai soci, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 65 l. fall.

    richiamato come base per dichiarare l'inefficacia degli atti compiuti in danno della massa e per affermare la non esigibilità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento nel caso concreto

  • art. 2467 c.c.

    applicato ai finanziamenti dei soci erogati in situazione di squilibrio patrimoniale; il rimborso è stato ritenuto soggetto alla disciplina della postergazione e, nel contesto fallimentare, inefficace nei confronti della massa

  • art. 1243 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di compensazione; la Corte ha rilevato che la compensazione risultava documentata e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del fatto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle risultanze istruttorie e la non contestazione; la Corte ha ribadito che la censura investiva il merito e non un errore di diritto

  • art. 2697 c.c.

    è stato affermato che, se la compensazione programmata nell'atto di cessione non si fosse poi realizzata, incombeva al ricorrente provarlo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedotte violazioni processuali e dell'onere probatorio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: quando la censura investe la ricostruzione della fattispecie concreta, essa è inammissibile se mascherata da violazione di legge.
  • La non contestazione è apprezzabile quando il fatto sia stato allegato in modo chiaro e la parte controinteressata non lo abbia specificamente smentito; se il fatto risulta documentato in atti, chi ne contesti l'effettiva realizzazione deve offrire la prova contraria.
  • L'azione revocatoria concorsuale mira alla reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori e non alla restituzione del bene in sé; la conseguenza restitutoria va letta in funzione dell'assoggettabilità del bene o del valore alla massa.
  • I finanziamenti dei soci effettuati in situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale rispetto all'indebitamento o in un momento in cui sarebbe stato ragionevole un apporto di capitale sono soggetti alla disciplina della postergazione ex art. 2467 c.c.; il relativo rimborso può essere aggredito dal fallimento secondo la disciplina applicabile.
  • Quando il fatto costitutivo della pretesa o dell'eccezione risulti da un atto scritto o da documentazione prodotta in giudizio, la parte che ne invoca un effetto contrario deve fornire la prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo che assume a suo favore.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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