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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530 c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata erroneamente affermata sulla base di una ricostruzione probatoria illogica: gli scatoloni contenenti tabacco sequestrato non sarebbero stati rinvenuti all'interno dell'abitazione nella sua esclusiva disponibilità, ma sul ballatoio condominiale e nei pressi dell'abitazione della madre; non poteva inoltre valorizzarsi il silenzio processuale dell'imputato né la mancata contestazione immediata del fatto; la collaborazione prestata agli operanti nell'indicazione del luogo di rinvenimento del tabacco non integrerebbe una confessione o ammissione di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza riproponesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte d'appello non presentava illogicità o contraddizioni manifeste: il giudizio di responsabilità era sorretto da un compendio indiziario ritenuto coerente, costituito dalla precisa informazione preventiva ricevuta dai militari, dalla presenza congiunta degli imputati nelle prime ore del mattino presso lo stabile, dal rinvenimento degli scatoloni di tabacco nei pressi dell'abitazione della madre del ricorrente e dalla loro collaborazione nell'indicare il luogo del materiale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge e del vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza o l'incertezza della prova di responsabilità e l'erronea conferma della condanna.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    la Corte ribadisce che, in sede di legittimità, il controllo sul ragionamento indiziario riguarda la correttezza logico-giuridica dell'applicazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza, non la rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo riportato, ma la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende è disposta per l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla colpa nella sua proposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del materiale probatorio: il controllo della Cassazione si limita alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione e dell'esatta applicazione delle regole legali sulla prova indiziaria.
  • Quando vi è doppia conforme sulla responsabilità, la motivazione della sentenza di primo grado si salda con quella della sentenza d'appello, così che la risposta alle censure difensive va letta unitariamente.
  • Il silenzio dell'imputato e la mancata contestazione immediata del fatto non possono, da soli, costituire prova di responsabilità; tuttavia il giudizio di colpevolezza può reggere su plurimi elementi indiziari autonomi, se valutati nel loro insieme e ritenuti coerenti dal giudice di merito.
  • La collaborazione dell'indagato nel indicare il luogo di rinvenimento della cosa sequestrata non equivale automaticamente a confessione o ammissione di responsabilità, ma può costituire un elemento indiziario valutabile unitamente agli altri dati acquisiti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già disattese senza individuare specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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