Sentenza n. 742/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto nr. 2251 del 20.01.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per la classe di concorso A008-DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D''''ARREDAMENTO E SCENOTECNICA E A009-DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE; - del decreto n°1227 del 27 gennaio 2025 dell''''USR Lombardia AT- Varese di esclusione dalle Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di Varese per le classi di concorso A008 A009, I° Fascia con riserva, nella parte in cui reca quale motivazione il riferimento al decreto ministeriale di diniego nr. 2251 del 20.01.2025; - del decreto di risoluzione n°1260 del 28 /01/2025 del contratto di lavoro a tempo determinato della docente a firma del D.S. del Liceo Artistico “A. Frattini”, emanato sulla base del decreto Ministeriale nr. 2251 del 20.01.2025; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente connessi direttamente e/o indirettamente al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito all''''estero di cui al presente ricorso anche se ignoto e/o sconosciuto; NEL MERITO PER LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO, - del DECRETO MINISTERIALE N°2251/2025 illegittimo per i motivi di diritto formulati nelle censure esposte in narrativa, nella parte in cui nega il riconoscimento per la classe A008 –Discipline Geometriche, Architettura, Design D''''arredamento e Scenotecnica e A009-Discipline Grafiche, Pittoriche E Scenografiche, senza aver disposto eventuale misura compensativa, ed ove occorra ordinando al Ministero Istruzione e merito resistente, di riesaminare l''''istanza della ricorrente, il percorso formativo allegato e la documentazione prodotta, procedendo alla comparazione ai fini del riconoscimento, ed accertando che il titolo (adeverinta) del ricorrente, conferisce il diritto all''''insegnamento in Italia, come previsto dal DPR N°19/2016 ed in ottemperanza ai principi della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°18-22/2022) per le classi rispettivamente A008-Discipline Geometriche, Architettura, Design d''''arredamento e Scenotecnica e A009-Discipline Grafiche, Pittoriche e Scenografiche; - del DECRETO n°1227 del 27 GENNAIO 2025 dell''''USR Lombardia/ At Varese, di esclusione dalle Graduatorie Provinciali Supplenze e di Istituto della provincia di Varese per le classi di concorso A008 A009, I° Fascia con Riserva, nella parte in cui reca quale unica motivazione il riferimento al decreto Ministeriale nr. 2251 20.01.2025; - del DECRETO DI RISOLUZIONE n°1260 DEL 28 /01/2025 del contratto di lavoro a tempo determinato, a firma del D.S. del Liceo Artistico “A. Frattini”, emanato sulla base del decreto Ministeriale nr. 2251 del 20.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante estero per le classi di concorso A008 e A009, esclusione dalle graduatorie provinciali e d'istituto e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva negato il riconoscimento del titolo abilitante estero pluriclasse per le classi A008 e A009, nonché gli atti conseguenti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del contratto a tempo determinato. Ha dedotto: eccesso di potere per avere il Ministero ritenuto impossibile chiedere e ottenere con un’unica istanza il riconoscimento per più classi di concorso; disparità di trattamento rispetto ad altri casi nei quali il Ministero avrebbe riconosciuto più classi sulla base di titoli esteri romeni; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, nonché contraddittorietà e illogicità; violazione dell’art. 16 d.lgs. 206/2007 per omessa richiesta di integrazione documentale e omesso preavviso di rigetto; omessa istruttoria e mancata comparazione analitica tra il percorso formativo italiano e quello romeno, in violazione della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 3 e 16 d.lgs. 206/2007 e dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18-22 del 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondata la censura relativa ai difetti procedimentali. Il Ministero, anche nel caso di domanda di riconoscimento pluriclasse, avrebbe dovuto rispettare le forme previste dalla l. 241/1990 e dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, richiedendo, ove necessario, l’integrazione documentale entro il termine previsto e comunicando il preavviso di rigetto. È stata ritenuta fondata anche la censura concernente il difetto di motivazione, poiché la nozione di discriminazione alla rovescia non può essere utilizzata per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto dell’Unione, dovendo invece rimuovere gli ostacoli posti dal diritto interno alle situazioni soggettive domestiche. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato a rinnovare il procedimento, anche sulla base degli atti acquisiti nel giudizio, rispettando la scansione procedimentale e i tempi dell’art. 51 della direttiva 2005/36/CE, come recepito dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, svolgendo una nuova istruttoria e fornendo una nuova motivazione. Il giudice ha precisato che il riesame potrà comunque concludersi anche con un riconoscimento solo parziale, qualora il titolo estero sia generico e non dimostri una formazione specifica per ciascuna classe di concorso. Le spese sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. 241/1990
Il procedimento di riconoscimento del titolo estero deve rispettare i principi generali dell’azione amministrativa, la partecipazione procedimentale e il preavviso di rigetto.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’amministrazione deve consentire, ove necessario, l’integrazione documentale e rispettare le garanzie procedimentali, compreso il preavviso di rigetto.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
Il riesame deve essere svolto nel rispetto della scansione procedimentale e dei tempi previsti per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento di un titolo estero richiede una valutazione comparativa della formazione e non può essere negato mediante restrizioni interne incompatibili con il diritto dell’Unione.
D.P.R. 19/2016
È richiamato dalla ricorrente quale disciplina delle classi di concorso e del riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento in Italia.
Massime di principio
- Anche le domande di riconoscimento di un titolo abilitante estero per più classi di concorso devono essere esaminate nel rispetto delle garanzie procedimentali della l. 241/1990 e dell’art. 16 d.lgs. 206/2007; l’amministrazione deve richiedere le integrazioni necessarie e comunicare il preavviso di rigetto prima dell’adozione del diniego.
- La nozione di discriminazione alla rovescia non può essere utilizzata per giustificare restrizioni interne incompatibili con l’applicazione del diritto dell’Unione europea e con il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Il riconoscimento pluriclasse non impone necessariamente il riconoscimento integrale per tutte le classi richieste: l’amministrazione può disporre un riconoscimento parziale quando il titolo estero sia generico e non documenti una formazione specifica per ciascuna materia, purché svolga una concreta istruttoria comparativa e motivi adeguatamente la decisione.
- L’annullamento del diniego per vizi procedimentali e motivazionali impone all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria e adottare una nuova motivazione nel rispetto della scansione temporale prevista dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE, come recepito dall’art. 16 d.lgs. 206/2007.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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