Tribunale, Sentenza T-854/19
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 giugno 2021 (Per estratto). — Franz Schröder GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001. — Causa T-854/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la validità del marchio denominativo MONTANA. La ricorrente lamentava l’ammissione di prove tardive e un asserito esame d’ufficio di fatti non invocati dalle parti. Il Tribunale chiarisce i limiti dell’articolo 95 del regolamento 2017/1001 nei procedimenti di nullità assoluta e conferma che la commissione di ricorso ha operato entro il proprio margine di valutazione.
Nullità di un marchio dell’Unione europea denominativo "MONTANA" per carattere descrittivo e limiti del sindacato dell’EUIPO nei procedimenti di nullità assoluta.
La questione giuridica
Se, in un procedimento di dichiarazione di nullità fondato su un motivo assoluto, la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001: a) ammettendo prove presentate tardivamente dall’interveniente; b) basandosi su fatti che la ricorrente riteneva non invocati dalle parti e quindi esaminati d’ufficio in modo illegittimo.
Principio di diritto
Nei procedimenti di dichiarazione di nullità fondati su un motivo assoluto, la commissione di ricorso dell’EUIPO può ammettere, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, prove tardive se ritiene che siano pertinenti e se ricorrono le condizioni previste dal regolamento di esecuzione; inoltre, poiché il marchio registrato è presunto valido fino a declaratoria di nullità, l’EUIPO è in linea di principio limitato ai motivi e agli argomenti delle parti, salvo il ricorso a fatti notori. La commissione non viola l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 quando, nel riesame completo del merito, valuta gli elementi addotti dalla parte richiedente la nullità e può giungere a conclusioni diverse da quelle della divisione di annullamento senza effettuare un indebito esame d’ufficio di fatti nuovi.
Norme richiamate
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 62 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/625
- Articolo 59 TFUE
Nullità del marchio denominativo MONTANA e limiti dell’esame dell’EUIPO
La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità relativo al marchio dell’Unione europea denominativo "MONTANA". La controversia ruota attorno al presunto carattere descrittivo del segno e, soprattutto, alla portata dei poteri istruttori e valutativi dell’EUIPO nei procedimenti di nullità basati su motivi assoluti.
Parti e svolgimento del procedimento
La ricorrente è Franz Schröder GmbH & Co. KG. Il convenuto è l’EUIPO; interviene RDS Design ApS, controinteressata nel procedimento amministrativo. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e, in un primo momento, anche l’annullamento del marchio contestato per i prodotti e servizi di cui trattasi; in udienza ha però rinunciato a quest’ultimo capo di conclusioni.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il primo motivo di ricorso era articolato in due censure:
- violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, per avere la commissione di ricorso ammesso prove presentate per la prima volta in fase di ricorso;
- violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per avere la commissione di ricorso esaminato d’ufficio fatti asseritamente non dedotti dalle parti.
La ricorrente sosteneva che, nei procedimenti di nullità assoluta, l’EUIPO dovesse limitarsi ai motivi e agli argomenti delle parti e che il marchio registrato dovesse essere considerato valido fino a prova contraria fornita dalla parte che chiede la nullità.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, relativo al carattere descrittivo;
- l’articolo 59 del regolamento 2017/1001, sulla dichiarazione di nullità;
- l’articolo 62 del regolamento 2017/1001, sulla presunzione di validità del marchio registrato;
- l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che consente alla commissione di ricorso di esercitare le competenze dell’organo che ha adottato la decisione impugnata;
- l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sul contraddittorio;
- l’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, sull’esame d’ufficio dei fatti e sulla facoltà di non tener conto di fatti o prove tardivi;
- l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/625, che circoscrive la valutazione delle prove tardive in appello amministrativo.
Ragionamento del Tribunale sulla prova tardiva
Quanto alla prima censura, il Tribunale ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale: l’Ufficio può, ma non deve necessariamente, ignorare fatti e prove non prodotti tempestivamente. La commissione di ricorso può quindi ammettere prove tardive, purché motivi la propria scelta e rispetti i criteri applicabili, tra cui quelli specificati dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2018/625.
Ragionamento del Tribunale sull’esame d’ufficio dei fatti
Il Tribunale distingue tra:
- l’obbligo di esame d’ufficio dei fatti nei procedimenti di registrazione, quando l’EUIPO deve verificare la presenza di impedimenti assoluti;
- i procedimenti di nullità, nei quali opera la presunzione di validità del marchio registrato.
In tale seconda ipotesi, l’EUIPO deve limitare il proprio esame ai motivi e agli argomenti delle parti, salvo i fatti notori. Tuttavia, ciò non impedisce alla commissione di ricorso di valutare in modo autonomo gli elementi già addotti dalla parte che chiede la nullità e di giungere a conclusioni diverse da quelle della divisione di annullamento. Il Tribunale osserva inoltre che le constatazioni contestate dalla ricorrente non costituivano fatti d’ufficio estranei al fascicolo, ma rientravano nella rivalutazione degli elementi e delle prove presentati dalla stessa ricorrente.
Esito
Il Tribunale respinge integralmente il primo motivo di ricorso e, conseguentemente, il ricorso nel suo complesso. La Franz Schröder GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell’EUIPO; RDS Design ApS sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nei procedimenti di nullità assoluta, la commissione di ricorso dell’EUIPO gode di un margine discrezionale nell’ammettere prove tardive, ma deve comunque motivare la propria scelta. Ribadisce altresì che la presunzione di validità del marchio registrato limita l’esame d’ufficio dell’EUIPO, senza però vietare alla commissione di ricorso di procedere a un riesame completo, in fatto e in diritto, degli elementi dedotti dalle parti e di fondare su di essi una soluzione diversa da quella dell’organo di primo grado.
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