Corte di giustizia, Sentenza C-280/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021. — ZN contro Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro – Articolo 5, paragrafo 1 – Lavoratore cittadino di uno Stato membro – Contratto stipulato con una rappresentanza consolare di tale Stato membro in un altro Stato membro – Funzioni del lavoratore – Assenza di prerogative di pubblici poteri. — Causa C-280/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una controversia di lavoro tra un cittadino bulgaro e il consolato generale bulgaro in Spagna può rientrare nel regolamento Bruxelles I bis. Poiché le mansioni del lavoratore non comportavano esercizio di pubblici poteri, il rapporto è stato qualificato come materia civile e commerciale e la causa presenta implicazioni transnazionali. Di conseguenza, il regolamento n. 1215/2012 si applica per determinare la competenza internazionale del giudice adito.
Competenza giurisdizionale internazionale in una controversia di lavoro tra un cittadino di uno Stato membro e il consolato generale di quello stesso Stato membro situato in un altro Stato membro, quando le mansioni non implicano esercizio di pubblici poteri.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con il considerando 3, si applichi per determinare la competenza internazionale in una controversia tra un lavoratore di uno Stato membro e un’autorità consolare di quello stesso Stato membro situata nel territorio di un altro Stato membro, oppure se la controversia debba restare regolata dalle norme nazionali di competenza dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, letto alla luce del considerando 3, si applica alla determinazione della competenza internazionale quando la controversia oppone un lavoratore di uno Stato membro a un consolato generale di quello stesso Stato membro situato in un altro Stato membro, purché il lavoratore non svolga funzioni rientranti nell’esercizio di pubblici poteri; un siffatto rapporto rientra infatti nella "materia civile e commerciale" e presenta un elemento transfrontaliero, sicché la competenza va accertata secondo il regolamento e non secondo sole norme nazionali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 20, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 21, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 3, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 4, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 15, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 81 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (CE) n. 1896/2006
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1896/2006
Competenza giurisdizionale in una controversia di lavoro con un consolato generale
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in materia di competenza internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012. La controversia oppone una lavoratrice bulgara al Consolato generale della Repubblica di Bulgaria a Valencia e riguarda il pagamento di un’indennità sostitutiva per ferie annuali retribuite non godute.
Fatti e procedimento principale
ZN, cittadina bulgara domiciliata a Sofia e titolare di un permesso di soggiorno per la Spagna, affermava di aver prestato in Spagna servizi connessi all’attività del consolato, in forza di sei contratti successivi stipulati con il Consolato generale. Le mansioni consistevano, secondo la ricorrente, nella ricezione di documenti relativi a procedimenti avviati da cittadini bulgari presso il consolato e nella gestione di tali procedimenti.
La lavoratrice ha agito in Bulgaria chiedendo:
- il riconoscimento del rapporto di lavoro;
- il pagamento dell’indennità sostitutiva per 120 giorni di ferie annuali non godute.
Il Consolato generale ha eccepito il difetto di competenza dei giudici bulgari, sostenendo che la controversia dovesse essere decisa dai giudici spagnoli, in quanto giudici del luogo di svolgimento del lavoro.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio dubitava che la controversia presentasse un autentico elemento transfrontaliero, poiché entrambe le parti erano bulgare e il rapporto appariva strettamente connesso alla Bulgaria. Chiedeva quindi se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con il considerando 3, imponesse comunque l’applicazione del regolamento per stabilire la competenza internazionale, oppure se la controversia dovesse essere disciplinata dalle norme nazionali bulgare sulla competenza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che delimita l’ambito di applicazione alla materia civile e commerciale ed esclude, tra l’altro, la responsabilità dello Stato per acta iure imperii;
- l’articolo 5, paragrafo 1, che subordina la possibilità di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro davanti ai giudici di un altro Stato membro alle regole delle sezioni da 2 a 7 del capo II;
- gli articoli 20 e 21 del regolamento, relativi ai contratti individuali di lavoro;
- il considerando 3, che collega il regolamento al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria civile e all’accesso alla giustizia;
- il considerando 15, che valorizza la prevedibilità delle norme di competenza.
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza precedente sul regolamento n. 44/2001, applicabile per equivalenza interpretativa, e il regolamento (CE) n. 1896/2006 per la nozione di controversia transfrontaliera.
Ragionamento della Corte: materia civile e commerciale
La Corte osserva anzitutto che, per ricadere nel regolamento n. 1215/2012, la controversia deve rientrare nella nozione di "materia civile e commerciale". La presenza di un’autorità pubblica non esclude di per sé l’applicazione del regolamento, ma l’esclusione opera quando l’autorità agisce nell’esercizio di prerogative di pubblici poteri.
Richiamando la sentenza Mahamdia, la Corte ricorda che un’ambasciata può concludere contratti di lavoro di diritto privato quando il personale non svolge funzioni connesse all’esercizio di pubblici poteri. Tale impostazione si applica a maggior ragione a un consolato generale. Nel caso di specie, le mansioni descritte dalla lavoratrice, relative alla ricezione e gestione di documenti, non rientravano nell’esercizio di pubblici poteri e non interferivano con gli interessi di sicurezza dello Stato.
Ne consegue che una controversia derivante da un contratto di questo tipo può rientrare nella materia civile e commerciale, ferma restando la verifica concreta da parte del giudice nazionale.
Ragionamento della Corte: esistenza di un elemento transfrontaliero
La Corte affronta poi la questione dell’elemento estero. Pur non definendo espressamente la nozione di controversia transfrontaliera, il regolamento n. 1215/2012 mira a disciplinare situazioni con implicazioni transnazionali.
Per interpretare tale nozione, la Corte richiama l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 e la giurisprudenza Parking e Interplastics. In analogia, rileva che un consolato generale costituisce una sede d’attività di uno Stato membro in un altro Stato membro, essendo una struttura territoriale del Ministero degli affari esteri che si manifesta stabilmente verso l’esterno, rappresenta lo Stato accreditante e può assumere diritti e obblighi di diritto civile.
Poiché il contratto era stato concluso in Spagna e in Spagna erano stati eseguiti gli obblighi lavorativi, la controversia presentava implicazioni transnazionali. Il fatto che entrambe le parti siano bulgare non impedisce l’applicazione del regolamento, poiché conta anche la localizzazione della sede d’attività e del luogo di esecuzione del rapporto.
Decisione della Corte
La Corte conclude che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con il considerando 3, si applica per determinare la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro in una controversia tra un lavoratore di quello Stato membro, che non svolga funzioni rientranti nell’esercizio di pubblici poteri, e un’autorità consolare di quello stesso Stato membro situata nel territorio di un altro Stato membro.
La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare in concreto se il rapporto rientri effettivamente nella materia civile e commerciale e trarre le conseguenze circa l’eventuale applicazione delle norme interne di competenza, come l’articolo 362 del codice del lavoro bulgaro.
Principio affermato
La pronuncia afferma che un consolato generale può essere trattato, ai fini del regolamento Bruxelles I bis, come sede d’attività di uno Stato membro in un altro Stato membro; pertanto, quando il personale interessato non esercita pubblici poteri, la controversia di lavoro è regolata dalle norme europee sulla competenza internazionale e non è sottratta al regolamento per il solo fatto che entrambe le parti abbiano la stessa cittadinanza.
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