Corte di giustizia, Ordinanza C-186/21
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 giugno 2021. — J.A. contro Republika Slovenija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione e di asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d) – Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – Richiedente trattenuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE e rispetto al quale vi sono fondati motivi per ritenere che abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio – Criteri obiettivi che consentono di giustificare simili motivi – Richiedente che ha già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo. — Causa C-186/21 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza resa con procedimento d’urgenza, ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Ha stabilito che il fatto che il richiedente abbia già potuto accedere alla procedura di asilo è un criterio obiettivo che può essere utilizzato dalle autorità nazionali per giustificare il trattenimento in un contesto di rimpatrio. La seconda questione non è stata esaminata perché formulata solo in via subordinata.
Trattenimento del richiedente protezione internazionale già sottoposto a rimpatrio: l’aver già avuto accesso alla procedura di asilo è un criterio obiettivo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2013/33/UE.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33/UE, il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisca un criterio obiettivo che può giustificare il trattenimento quando la domanda è stata presentata mentre il richiedente era già trattenuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio; in subordine, se siano necessari criteri obiettivi ulteriori e predeterminati nel diritto nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33/UE va interpretato nel senso che il fatto che il richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisce, di per sé, un criterio obiettivo che le autorità nazionali possono invocare per fondare il trattenimento del richiedente già sottoposto a una procedura di rimpatrio, purché siano rispettate le altre condizioni cumulative previste dalla disposizione, cioè l’esistenza di un trattenimento nell’ambito del rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE e di fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire il rimpatrio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 1 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2013/33/UE
- Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, lettera d), direttiva 2013/33/UE
- Considerando 15 direttiva 2013/33/UE
- Considerando 20 direttiva 2013/33/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Convenzione di Ginevra del 1951
Trattenimento del richiedente asilo già soggetto a rimpatrio: criterio obiettivo ex direttiva 2013/33/UE
La Corte, pronunciandosi con ordinanza ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura e nel quadro del procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha interpretato l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33/UE. La questione nasceva dal trattenimento di un cittadino bosniaco in Slovenia, già destinatario di una procedura di rimpatrio, che aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale.
Fatti e procedimento principale
J.A. aveva presentato in Slovenia una domanda di protezione internazionale, respinta con decisione definitiva ed esecutiva nel 2021. Nel frattempo era stato condannato penalmente e gli era stato imposto anche il divieto di ingresso nel territorio nazionale. Dopo la fine della pena detentiva, ha manifestato l’intenzione di presentare una nuova domanda di asilo, che è stata seguita dal trattenimento amministrativo presso un centro per stranieri.
Il Ministero dell’Interno sloveno ha disposto il trattenimento sulla base dell’articolo 84, paragrafo 1, terzo trattino, dello ZMZ-1, ritenendo che la nuova domanda fosse stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio, nonostante l’interessato avesse già avuto la possibilità di chiedere protezione internazionale in una fase precedente.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva 2008/115/CE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 15, paragrafo 1, sul rimpatrio e sul trattenimento ai fini dell’allontanamento;
- la direttiva 2013/33/UE, considerando 15 e 20, e soprattutto l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, lettera d);
- la direttiva 2013/32/UE, richiamata nell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/33;
- l’articolo 267 TFUE, per il rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice sloveno chiedeva, in sostanza:
- se l’espressione “tra cui” contenuta nell’articolo 8, paragrafo 3, lettera d), includa espressamente tra i criteri obiettivi il fatto che la persona abbia già avuto accesso alla procedura di asilo;
- in subordine, se il trattenimento richieda criteri obiettivi ulteriori, predeterminati e generali nel diritto nazionale, oltre alla circostanza che il richiedente abbia già avuto tale opportunità.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale è eccezionale: l’articolo 8, paragrafo 1, vieta di trattenere una persona per il solo fatto di aver chiesto asilo, mentre il paragrafo 2 impone una valutazione caso per caso e l’uso del trattenimento solo come ultima risorsa.
Ha poi affermato che l’articolo 8, paragrafo 3, elenca in modo esaustivo i motivi di trattenimento e che la lettera d) prevede due condizioni cumulative:
- il richiedente è già trattenuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115;
- lo Stato membro può provare, sulla base di criteri obiettivi, che vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di asilo sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire il rimpatrio.
Quanto ai “criteri obiettivi”, la Corte ha osservato che la disposizione non li definisce in modo chiuso, ma offre un esempio esplicito: il fatto che la persona abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo. L’uso dell’espressione “tra cui” dimostra che tale elemento è uno dei criteri obiettivi utilizzabili dall’autorità nazionale, non un semplice dato irrilevante né una condizione meramente accessoria.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33/UE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un richiedente protezione internazionale abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisce un criterio obiettivo ai sensi della stessa disposizione. La seconda questione non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.
Portata pratica
Per i professionisti, la pronuncia conferma che, nel contesto del trattenimento di un richiedente asilo già coinvolto in una procedura di rimpatrio, la previa possibilità di accedere alla procedura di asilo può essere valorizzata come elemento obiettivo a sostegno della valutazione di abuso o strumentalità della domanda. Resta però necessario che siano rispettate tutte le condizioni cumulative previste dalla direttiva, e in particolare che la decisione sia fondata su una verifica concreta e non automatica.
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