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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-109/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 2 June 2021. — H.R. Participations SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-109/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammissione dell’impugnazione proposta da H.R. Participations SA contro la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità di un marchio UE. Il ricorrente non ha dimostrato che i motivi di impugnazione sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, né ha indicato con precisione l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale. L’impugnazione, quindi, non è stata autorizzata a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE: mancata ammissione del ricorso per difetto di dimostrazione di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in una controversia su nullità di marchio UE dovesse essere autorizzata a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, perché solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare: (i) l’effetto dell’accordo di recesso del Regno Unito sulle azioni inter partes basate su diritti anteriori britannici; (ii) la corretta applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001; (iii) l’uso del diritto britannico in materia di passing off e marchi.

Principio di diritto

La Corte non ammette a procedere l’impugnazione se il ricorrente non dimostra in modo chiaro, dettagliato e autosufficiente quale errore di diritto il Tribunale avrebbe commesso e in che modo tale errore avrebbe inciso sull’esito della decisione; non è sufficiente invocare in astratto l’entrata in vigore dell’accordo di recesso del Regno Unito o il possibile impatto sulle controversie basate su diritti britannici. In assenza di tale dimostrazione, la domanda di ammissione è respinta e il ricorso non è esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Impugnazione relativa al marchio UE JCE HOTTINGUER

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla sezione competente a decidere sull’ammissibilità delle impugnazioni, in una controversia di nullità di marchio dell’Unione europea. La domanda riguardava se l’impugnazione di H.R. Participations SA potesse essere autorizzata a proseguire contro la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 nella causa T-535/19.

Fatti e procedimento principale

H.R. Participations SA aveva impugnato davanti al Tribunale la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2019, relativa a un procedimento di nullità promosso da Hottinger Investment Management Ltd contro il marchio UE "JCE HOTTINGUER". Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento; contro tale sentenza è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama innanzitutto il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia: le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non procedono se la Corte non le ammette previamente, e ciò solo quando sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 56 dello Statuto, base dell’impugnazione;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una richiesta motivata e consentono alla Corte di pronunciarsi con ordinanza motivata;
  • l’articolo 137, applicabile in appello tramite l’articolo 184, paragrafo 1, per la disciplina delle spese;
  • il regolamento (UE) 2017/1001, in particolare l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4.

Argomenti a sostegno della richiesta di ammissione

La ricorrente ha articolato tre argomenti.

  • Con il primo ha sostenuto che il diritto anteriore non registrato "HOTTINGER", protetto nel Regno Unito e invocato per chiedere la nullità del marchio UE, non costituirebbe più un diritto anteriore protetto nell’Unione dopo l’entrata in vigore, il 1º gennaio 2021, dell’accordo di recesso.
  • Con il secondo ha contestato l’asserita applicazione errata del Trade Marks Act 1994 e ha affermato che, in ogni caso, dal 1º gennaio 2021 non sarebbe più possibile fare affidamento sul diritto britannico del passing off per impedire l’uso di un marchio UE.
  • Con il terzo ha dedotto che il Tribunale avrebbe mal applicato i tre criteri del passing off di diritto britannico, con conseguente violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’impugnazione siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve indicare chiaramente e dettagliatamente:

  • i motivi di impugnazione;
  • la questione di diritto posta da ciascun motivo;
  • il motivo per cui tale questione è significativa;
  • la disposizione di diritto dell’Unione o la giurisprudenza asseritamente violata;
  • la natura dell’errore di diritto e il suo impatto sull’esito della decisione impugnata.

Quanto al primo argomento, la Corte osserva che la ricorrente si limita a richiamare l’entrata in vigore dell’accordo di recesso e una prassi dell’EUIPO secondo cui le azioni inter partes basate esclusivamente su diritti britannici pendenti al 1º gennaio 2021 sarebbero respinte. Pur ammettendo in astratto che la questione dell’effetto dell’accordo di recesso su tali procedimenti possa essere rilevante, la Corte rileva che la ricorrente non indica quale errore di diritto il Tribunale avrebbe commesso né come la prassi evocata possa aver influito sulla sentenza impugnata.

La Corte aggiunge che la controversia principale riguardava una decisione dell’EUIPO del 3 maggio 2019, confermata dalla sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, cioè prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso. La ricorrente non spiega quindi come tale accordo avrebbe potuto essere preso in considerazione dal Tribunale per giungere a un esito diverso.

Per il secondo e il terzo argomento, la Corte rileva la medesima carenza: la ricorrente si limita ancora a richiamare l’entrata in vigore dell’accordo di recesso senza dimostrare come ciò avrebbe dovuto incidere sulla sentenza impugnata. Inoltre, per quanto riguarda le presunte violazioni del diritto britannico sui marchi e del passing off, non vengono specificati con il necessario grado di precisione gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale.

Decisione e spese

La Corte conclude che la richiesta di ammissione non soddisfa i requisiti richiesti dagli articoli 58 bis dello Statuto e 170a/170b del regolamento di procedura, perché non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi autorizzata a proseguire.

Quanto alle spese, la Corte decide che H.R. Participations SA sopporta le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti.

Principio ricavabile

La sola evocazione dell’effetto dell’accordo di recesso del Regno Unito o di una possibile incompatibilità tra diritti britannici e disciplina del marchio UE non basta a ottenere l’ammissione dell’impugnazione: il ricorrente deve indicare in modo preciso l’errore di diritto del Tribunale e il nesso tra tale errore e l’esito della decisione. In difetto di questa dimostrazione, la Corte respinge la richiesta di autorizzazione a proseguire il ricorso.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueprocedimento di impugnazionenullità del marchioeffetti della brexitpassing off

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