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Legge

L.R. Abruzzo 27/2012

Disciplina delle modalita' di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 27/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina l’affidamento degli impianti sportivi pubblici a soggetti sportivi dilettantistici tramite procedure ad evidenza pubblica, con convenzione, durata massima ventennale e salvaguardia dei contratti già in corso. Prevede inoltre misure una tantum per gli atleti paralimpici di Londra 2012 e contributi 2012 per piccoli Comuni. La norma sui contributi all’impiantistica sportiva è oggi abrogata.

Affidamento degli impianti sportivi pubblici, contributi all’impiantistica sportiva e sostegno agli atleti paralimpici

Disciplina regionale degli impianti sportivi e misure straordinarie per il 2012

La legge della Regione Abruzzo regola le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali non gestiti direttamente, dettando criteri per la selezione dei soggetti affidatari, il contenuto delle convenzioni e alcune tutele transitorie. Contiene inoltre due interventi straordinari e temporalmente circoscritti per l’anno 2012: un contributo agli atleti paralimpici diretti alle Olimpiadi di Londra 2012 e una disciplina speciale dei contributi per l’impiantistica sportiva, oggi però abrogata.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda gli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo quando non siano gestiti direttamente dagli stessi enti. La finalità dichiarata è assicurare la massima fruibilità degli impianti per attività sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi, in attuazione della normativa statale richiamata dalla legge regionale.

Soggetti affidatari e criteri di selezione

La gestione degli impianti, in assenza di gestione diretta, può essere affidata a:

  • associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e senza fini di lucro;
  • discipline sportive associate;
  • consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti sopra indicati, in particolare per i complessi sportivi.

L’individuazione dell’affidatario deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica e la valutazione delle offerte deve fondarsi su requisiti omogenei e proporzionati, tra cui:

  • coerenza tra attività svolta e tipo di impianto;
  • radicamento nel territorio del bacino di utenza, con preferenza per i soggetti con sede legale nel Comune dell’impianto;
  • numero di tesserati o iscritti;
  • attività rivolte ai diversamente abili;
  • anzianità di svolgimento dell’attività sportiva;
  • livello dell’attività svolta;
  • esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  • qualificazione di istruttori e allenatori;
  • anzianità di affiliazione a federazioni o enti riconosciuti dal CONI;
  • anzianità di iscrizione al registro CONI.

Modalità di affidamento e durata della gestione

Gli enti pubblici territoriali devono disciplinare con regolamento, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, le modalità di affidamento nel rispetto di alcuni principi essenziali:

  • apertura dell’impianto a tutti i cittadini;
  • pubblicità della procedura tramite avviso pubblico;
  • selezione sulla base di progetti che consentano di valutare profili economici e tecnici della gestione;
  • valutazione della convenienza economica dell’offerta, sulla base del canone minimo che l’ente intende percepire e dell’eventuale contributo economico massimo concedibile a sostegno della gestione;
  • durata massima dell’affidamento non superiore a venti anni.

Gli enti possono anche introdurre requisiti ulteriori. In mancanza del regolamento, la selezione deve comunque rispettare i criteri indicati dalla legge. I Comuni già dotati di regolamento devono adeguarlo nei medesimi termini. Il limite massimo di durata è stato portato a venti anni rispetto all’originario termine di dieci.

Convenzione di gestione e criteri di esercizio

L’affidamento si perfeziona mediante convenzione tra ente pubblico territoriale e soggetto affidatario. La convenzione deve definire:

  • criteri d’uso dell’impianto;
  • condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
  • modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

La convenzione deve essere ispirata alla salvaguardia dell’impianto, al rispetto degli standard tariffari per l’uso, differenziati per livelli e tipologia di utenza, e alla promozione sportiva sul territorio con ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.

Impianti sportivi scolastici

Gli impianti sportivi annessi alle scuole, quando non utilizzati dalla scuola stessa, possono essere messi a disposizione, previo parere del Consiglio d’Istituto, dei soggetti affidatari individuati dalla legge e delle categorie svantaggiate in orario extrascolastico.

L’uso extrascolastico è regolato da convenzioni che disciplinano modalità e condizioni d’uso, pulizia e custodia degli impianti.

Clausola sanzionatoria sui contributi regionali

Il mancato rispetto dei criteri di affidamento previsti per la procedura selettiva comporta, per l’ente inadempiente e limitatamente al periodo dell’affidamento irregolare, la perdita del diritto di accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 37 del Titolo XI della L.R. 20/2000 in materia di sport e impiantistica sportiva.

Regime transitorio e abrogazione della disciplina previgente

Restano salvi, fino alla loro scadenza contrattuale, gli affidamenti di gestione degli impianti sportivi già effettuati prima dell’entrata in vigore della legge.

La legge abroga la precedente disciplina regionale del 2003 in materia di affidamento degli impianti sportivi.

Contributi straordinari per gli atleti paralimpici a Londra 2012

La Regione aveva previsto, per il 2012, un contributo finalizzato a sostenere la partecipazione degli atleti delle discipline paralimpiche alle Olimpiadi di Londra 2012. Il contributo era:

  • di importo massimo pari a 6.000 euro;
  • concesso su domanda agli atleti paralimpici selezionati per la partecipazione;
  • finanziato in quota parte, pari al 10%, dello stanziamento sul capitolo di bilancio dedicato agli interventi per iniziative di carattere sportivo.

Le domande dovevano essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge sul BURA, con documentazione attestante la selezione e la destinazione della spesa. Il contributo veniva liquidato dopo l’accertamento dei requisiti e la successiva produzione della documentazione giustificativa. In caso di insufficienza delle risorse, l’importo era ridotto proporzionalmente; le eventuali risorse non utilizzate ritornavano alla disciplina ordinaria richiamata dalla legge.

Disciplina straordinaria dei contributi per l’impiantistica sportiva nel 2012

Per il solo anno 2012, la legge prevedeva una disciplina speciale dei contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva della L.R. 20/2000, con contributi in conto capitale fino a 60.000 euro a favore dei Comuni fuori dall’area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000 abitanti, per interventi di:

  • adeguamento alla normativa sulla sicurezza;
  • risparmio energetico;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti.

La Giunta regionale doveva stabilire, tramite bando pubblico, termini, modalità di presentazione delle domande, criteri e condizioni di concessione. La copertura finanziaria era a valere su uno specifico stanziamento di bilancio. Per il 2012 risultava inoltre sospesa l’applicazione di varie disposizioni della L.R. 20/2000 richiamate dalla norma.

Tale articolo è però stato successivamente abrogato.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La parte strutturale sulla gestione degli impianti sportivi resta rilevante per la disciplina regionale, mentre le previsioni straordinarie su atleti paralimpici e contributi 2012 hanno esaurito la propria efficacia; in particolare, la disciplina sui contributi per l’impiantistica sportiva è stata abrogata e va considerata non più applicabile.

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