L.R. Abruzzo 22/2012
Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo modifica l’art. 15 della l.r. 141/1997 introducendo, solo per l’anno 2012, una deroga che consente ai Comuni con P.D.C. approvato ma senza assegnazione delle nuove aree e senza regolamento, di rilasciare concessioni demaniali marittime stagionali o temporanee agli stessi soggetti dell’anno precedente e per il medesimo lotto, anche in aree SIC prive di specifica disciplina. Nessun onere per il bilancio regionale.
Deroga 2012 per concessioni demaniali marittime stagionali o temporanee
Deroga 2012 per concessioni demaniali marittime turistiche e ricreative
La legge regionale Abruzzo 5 giugno 2012, n. 22 interviene in modo puntuale sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime a finalità turistiche e ricreative, modificando l’art. 15 della l.r. 141/1997. L’intervento ha natura eccezionale e limitata nel tempo, poiché riguarda esclusivamente l’anno 2012.
Ambito di applicazione e contenuto della deroga
La disciplina introdotta consente ad alcuni Comuni di rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo in una fase transitoria. La facoltà opera solo quando ricorrono congiuntamente queste condizioni:
- il Comune ha già approvato il P.D.C.;
- non ha ancora assegnato in concessione le nuove aree previste dal P.D.C.;
- non ha ancora approvato il regolamento richiamato dalla lettera b) dell’art. 15.
In tale situazione, per l’anno 2012, il Comune può rilasciare concessioni:
- ai soggetti che avevano già ottenuto la concessione nell’anno precedente;
- per il medesimo lotto;
- anche nelle zone ricadenti in aree SIC, in mancanza di una specifica regolamentazione.
Portata temporale
La deroga è espressamente limitata all’anno 2012. Non viene introdotta una modifica stabile della disciplina generale, ma una misura transitoria per consentire la continuità delle concessioni in attesa degli adempimenti comunali previsti dalla normativa vigente.
Aspetti finanziari
L’applicazione della legge non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 14 giugno 2012.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 giu 2012L.R. Abruzzo 23/2012
- Legge · 5 giu 2012L.R. Abruzzo 24/2012
- Legge · 5 giu 2012L.R. Abruzzo 25/2012
- Legge · 14 giu 2012L.R. Abruzzo 26/2012
- Legge · 19 giu 2012L.R. Abruzzo 28/2012
- Legge · 19 giu 2012L.R. Abruzzo 27/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →