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Legge

L.R. Abruzzo 26/2012

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra donne e uomini.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 26/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo la Commissione regionale per le pari opportunità e la parità tra donne e uomini, ne definisce compiti, composizione, procedure di nomina, funzionamento e compensi. Prevede disciplina transitoria per il primo insediamento e abroga la precedente l.r. 88/2000. Applicabile in Abruzzo; alcune norme finanziarie e transitorie riguardano esercizi e termini già conclusi.

Istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità in Abruzzo

Istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità

La legge della Regione Abruzzo istituisce la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale. La Commissione opera in autonomia per promuovere la parità di genere e contrastare discriminazioni dirette e indirette nell’ambito regionale.

Finalità e ambito di azione

L’organo è finalizzato alla valorizzazione della differenza di genere e al superamento di ogni discriminazione legata, oltre che al sesso, anche a età, razza, origine etnica, disabilità, lingua, credo religioso e orientamento sessuale. L’attività è orientata alla promozione delle pari opportunità nell’educazione, nella formazione, nella cultura, nella partecipazione politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nonché nell’accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.

Compiti della Commissione

La Commissione formula proposte e progetti di intervento regionale e locale e svolge funzioni di analisi, impulso e raccordo istituzionale. In particolare:

  • valuta lo stato di attuazione in Abruzzo delle leggi statali e regionali sulla condizione femminile;
  • esprime pareri obbligatori su provvedimenti amministrativi, legislativi e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parità di genere, o comunque sottoposti alla sua attenzione;
  • propone al Presidente del Consiglio regionale adeguamenti della legislazione regionale;
  • riferisce sull’applicazione delle norme sulla parità fra uomo e donna da parte di soggetti pubblici e privati, con attenzione al lavoro femminile e all’impiego della donna;
  • raccoglie e diffonde informazioni sulle discriminazioni e promuove un dibattito costante sul tema;
  • opera per rimuovere discriminazioni rilevate o denunciate;
  • promuove la presenza di entrambi i generi nelle nomine di competenza regionale e nelle istituzioni;
  • svolge indagini e ricerche sulla condizione di genere e sulle discriminazioni nel territorio regionale, anche su incarico dell’Assessore regionale competente;
  • riferisce all’Assessore regionale competente sull’attività da svolgere.

Rapporti con gli organi regionali e acquisizione dei pareri

I provvedimenti e i programmi regionali rilevanti per la parità di genere sono trasmessi d’ufficio o su richiesta alla Commissione. Il Consiglio, la Giunta e le Commissioni consiliari acquisiscono il parere preventivo della Commissione sui progetti di legge e sugli atti deliberativi concernenti tali materie. Il parere va reso entro 20 giorni dalla ricezione; decorso il termine senza risposta, si intende favorevolmente espresso. Gli organi regionali possono discostarsene con motivazione.

Dati, consultazioni e ascolto

Le strutture della Regione e gli uffici degli enti pubblici dipendenti forniscono, su richiesta, i dati e gli elementi necessari allo svolgimento dei compiti della Commissione. La Commissione può inoltre chiedere di essere ascoltata dalle Commissioni consiliari e di essere consultata su ogni altra questione attinente alle proprie funzioni istituzionali.

Composizione, nomina e durata

La Commissione è composta da 12 componenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un elenco di cittadini in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere regionale e con titoli o esperienza nei settori giuridico, sociale, della comunicazione o affini; è inoltre componente di diritto la Consigliera regionale di parità. La selezione deve garantire che almeno un terzo degli eletti sia individuato tra designati di associazioni sindacali, datoriali e professionali. Possono partecipare alle sedute, con diritto di proposta e di parola, le consigliere regionali in carica.

La Commissione dura quanto la legislatura regionale ed è ricostituita entro 180 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio; nel frattempo resta in prorogatio la Commissione uscente. I componenti sono rieleggibili e non possono farne parte consiglieri e assessori regionali. In caso di dimissioni o cessazione, il Consiglio integra la Commissione attingendo all’elenco regionale.

Formazione dell’elenco dei candidati

Il bando per la formazione dell’elenco regionale dei candidati alla Commissione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito del Consiglio entro 30 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Associazioni femminili, ordini professionali, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché cittadini singoli, possono segnalare candidature entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, allegando curriculum vitae con competenze ed esperienze. La costituzione, tenuta dell’elenco e selezione dei candidati spettano alla struttura del Consiglio competente.

Decadenza e sostituzione

È prevista la decadenza dalla carica per la componente che non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificazione, secondo le modalità del regolamento interno. La decadenza è dichiarata dall’Ufficio di Presidenza della Commissione, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione attingendo all’elenco regionale.

Organi interni e funzionamento

Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, la Commissione elegge a maggioranza il Presidente e il Vicepresidente. I due costituiscono l’Ufficio di Presidenza, rinnovato a metà mandato e revocabile a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca e presiede le sedute, coordina i lavori e rappresenta la Commissione nei rapporti con l’amministrazione regionale e con l’esterno; la convocazione può essere richiesta anche da un quinto dei componenti.

La Commissione adotta un regolamento interno a ogni rinnovo di mandato e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro. Può inoltre conferire incarichi di collaborazione a istituti di ricerca pubblici o privati ed esperti, nei limiti della normativa vigente, e riunirsi anche in sedi diverse dalla propria.

Sede, risorse e organizzazione

La sede della Commissione è presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione risorse umane e strumentali per il suo funzionamento. La legge prevede che la Giunta metta a disposizione del Consiglio il personale occorrente mediante riduzione della propria dotazione organica di una unità D1 e una unità C1, con corrispondente incremento della dotazione del Consiglio. I commi finanziari originari relativi all’invarianza della spesa e al trasferimento di risorse sono stati abrogati. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio.

Compensi, rimborsi e limiti di spesa

Ai componenti eletti spetta un gettone di presenza massimo di 30 euro lordi per seduta, anche per eventuali sottocommissioni permanenti. Ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici oppure un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio. Per incontri, convegni e seminari, in Italia o all’estero, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza o ai loro delegati spettano rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo i parametri previsti per i dirigenti regionali. Il regolamento interno definisce il numero massimo di riunioni e di sottocommissioni, nel rispetto delle risorse assegnate.

Programmazione e relazione annuale

La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività, con indicazione dei riflessi finanziari, e può presentare aggiornamenti annuali. Il programma è sottoposto al parere preventivo dell’Assessore regionale competente. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione dettagliata sull’attività svolta.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

Per la prima applicazione della legge, il bando per l’elenco regionale è pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore e il Consiglio regionale procede all’elezione della Commissione entro 90 giorni. La Commissione eletta nella prima applicazione dura fino alla metà della legislatura successiva a quella della sua elezione; anche in questo caso resta in prorogatio fino al nuovo insediamento. La precedente Commissione permanente istituita dalla l.r. 88/2000 cessa con l’insediamento della nuova Commissione, e ogni richiamo ad essa negli atti e nelle norme regionali deve intendersi riferito alla Commissione istituita da questa legge.

Abrogazione della precedente disciplina

Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la legge regionale 18 maggio 2000, n. 88, che istituiva la precedente Commissione permanente per le pari opportunità e le azioni positive.

Profili finanziari iniziali

La disciplina finanziaria originaria prevedeva, per il 2013, una copertura di 10.000 euro con stanziamento sul bilancio del Consiglio regionale e una variazione compensativa, finanziata mediante riduzione del capitolo destinato al Garante dei detenuti. Per le annualità successive al 2013, gli oneri sono posti a carico dello stanziamento del Consiglio regionale determinato annualmente.

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