L.R. Abruzzo 24/2012
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - bilancio pluriennale 2012-2014) e alla legge regionale 23.8.2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il bilancio 2012 della Regione Abruzzo, approva i bilanci 2012 di Ente Abruzzo Lavoro e A.R.T.A., ne finanzia le attività e adegua i prospetti di bilancio e sanitari. Esclude inoltre le Aziende sanitarie locali da alcune disposizioni della l.r. 35/2011 e modifica il limite per la dismissione di immobili regionali. In vigore dal 14 giugno 2012.
Modifiche al bilancio regionale 2012 e alla disciplina di stabilizzazione finanziaria
Modifiche al bilancio regionale 2012 e alla stabilizzazione finanziaria
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sul bilancio di previsione 2012 e sul quadro delle misure di stabilizzazione finanziaria già previste dalla l.r. 35/2011. La disciplina è riferita esclusivamente alla Regione Abruzzo e agli enti regionali richiamati nel testo.
Bilanci degli enti regionali finanziati dalla Regione
La legge approva, per l’esercizio finanziario 2012, i bilanci allegati di due enti regionali:
- Ente Abruzzo Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.).
Per l’Ente Abruzzo Lavoro è autorizzato uno stanziamento di euro 280.000,00 sul capitolo 11.01.001 - 21412, destinato ad attività e iniziative dell’Istituto. Per l’A.R.T.A. è autorizzato uno stanziamento di euro 1.200.000,00 sul capitolo 05.01.020 - 291550, per il funzionamento dell’Agenzia.
Ciascun ente deve adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge i provvedimenti di variazione del bilancio necessari a renderlo compatibile con le assegnazioni disposte; in caso di inadempimento è previsto l’intervento in via sostitutiva.
Aggiornamento dei prospetti del bilancio 2012
La legge sostituisce e integra alcuni allegati contabili del bilancio di previsione 2012-2014:
- sostituisce il prospetto allegato al quadro generale riassuntivo, aggiornando l’importo complessivo a euro 150.853.455,97;
- sostituisce il prospetto degli stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale con il prospetto relativo all’articolazione dei capitoli di bilancio per il finanziamento sanitario ordinario corrente;
- inserisce il prospetto relativo all’articolazione dei capitoli per il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e per disavanzo sanitario pregresso.
Disapplicazione di una misura finanziaria per le ASL
Viene introdotta una disposizione che esclude espressamente le Aziende sanitarie locali regionali dall’applicazione delle disposizioni finanziarie e di bilancio previste dal comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 35/2011.
Patrimonio immobiliare regionale e reintegro del FAS
È modificata la l.r. 35/2011 prevedendo che la Regione Abruzzo promuova la dismissione del proprio patrimonio immobiliare per reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), entro il limite massimo di euro 110.000.000,00.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; nel testo fornito l’efficacia decorre dal 14 giugno 2012.
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