L.R. Abruzzo 23/2012
Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Abruzzo disciplina pescaturismo e ittiturismo, ne definisce requisiti, attività consentite, autorizzazioni/SCIA, elenchi regionali, obblighi degli operatori, controlli e sanzioni demandate al regolamento attuativo. Prevede anche un regime transitorio per le attività già avviate e modifica la L.R. 40/2011. Vigore dal 14 giugno 2012; il regolamento doveva essere emanato entro 180 giorni.
Disciplina di pescaturismo e ittiturismo in Abruzzo
Disciplina di pescaturismo e ittiturismo in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 23/2012 disciplina e promuove le attività di pescaturismo e ittiturismo come attività connesse alla pesca professionale. L’obiettivo è integrare il reddito degli operatori del settore e valorizzare la cultura del mare, la conoscenza dei prodotti ittici e le tradizioni locali.
Finalità e ambito applicativo
La Regione Abruzzo interviene per:
- definire le modalità organizzative e procedurali delle attività;
- promuovere l’offerta di pescaturismo e ittiturismo;
- sostenere l’aggiornamento professionale degli operatori della pesca.
La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e riguarda attività esercitate da imprenditori ittici in forma singola, associata o societaria.
Definizione di pescaturismo
Il pescaturismo consiste nelle attività connesse, ma non prevalenti, rispetto alla pesca professionale, svolte mediante imbarco su navi da pesca di persone estranee all’equipaggio, per finalità turistiche, ricreative e di divulgazione della cultura del mare. Sono consentite, in particolare:
- navigazione costiera ravvicinata fino a 20 miglia, con illustrazione di aspetti ambientali, biologici, morfologici e storico-culturali;
- attività dimostrative di pesca con reti e attrezzi da posta;
- attività didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali, a bordo o a terra in spazi dedicati;
- attività ricreative, ludiche e sportive;
- altre iniziative dirette a valorizzare la cultura del mare e i prodotti della pesca.
Definizione di ittiturismo
L’ittiturismo comprende attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi connesse alla pesca professionale, finalizzate alla fruizione degli ecosistemi acquatici, alla valorizzazione delle risorse della pesca e degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche. Le attività si svolgono mediante l’utilizzo dell’abitazione dell’imprenditore o di una struttura nella sua disponibilità.
Profili comuni e requisiti di prevalenza
Le attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte dagli imprenditori ittici definiti dal D.Lgs. 4/2012. In ogni caso la pesca professionale deve restare attività prevalente, sia all’avvio sia nel tempo.
La prevalenza è valutata considerando il tempo di lavoro dedicato alla pesca nell’anno precedente e deve corrispondere ad almeno il 51% del totale. Le attività complementari sono ammesse solo se non prevalenti rispetto a quelle principali.
Sono consentite anche ulteriori iniziative connesse, tra cui:
- prima lavorazione, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione del prodotto ittico;
- promozione del pescato, anche mediante somministrazione di pasti preparati con prodotti ittici freschi e secondo tradizioni locali.
Somministrazione di pasti e strutture
Nel pescaturismo l’eventuale somministrazione di pasti è destinata prevalentemente ai partecipanti alle attività dimostrative e può svolgersi a bordo o a terra, nell’abitazione del pescatore. Nell’ittiturismo la somministrazione è rivolta prevalentemente agli ospiti e si svolge presso le strutture dell’azienda ittituristica.
Le imprese possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non provenienti dalla propria pesca, purché in misura minoritaria e provenienti da imbarcazioni dello stesso compartimento marittimo. È inoltre possibile includere altri alimenti tipici abruzzesi, purché non prevalenti rispetto al prodotto ittico.
Le strutture a terra dedicate all’ittiturismo o connesse al pescaturismo devono trovarsi in comuni costieri. È inoltre consentito allestire piccoli musei della pesca e laboratori informativi o didattici gestiti direttamente dai pescatori o dai familiari, anche in forma associata.
Ospitalità a bordo durante la pesca ordinaria
Durante l’esercizio ordinario della pesca è consentito ospitare a bordo persone diverse dall’equipaggio per finalità di osservazione e conoscenza delle modalità di pesca, nei limiti numerici fissati dal regolamento attuativo. Ai soli fini di tale ospitalità:
- la pesca può svolgersi in qualsiasi giorno della settimana, anche fuori dagli usi camerali, nel rispetto del massimale settimanale;
- agli ospiti possono essere somministrati solo generi di ristoro;
- l’attività richiede autorizzazione del Capo del Compartimento marittimo della nave.
Elenchi regionali e controlli amministrativi
La struttura regionale competente istituisce e aggiorna elenchi distinti degli operatori di pescaturismo, ittiturismo o di entrambe le attività. L’iscrizione ha valore meramente ricognitivo ed è subordinata ai requisiti fissati dal regolamento.
Gli iscritti devono svolgere gli aggiornamenti periodici previsti dalla legge e dal regolamento. La cancellazione dagli elenchi è disposta:
- se l’attività non viene avviata entro 12 mesi dall’iscrizione;
- in caso di perdita dei requisiti.
La struttura regionale comunica iscrizioni e cancellazioni a Capitaneria di porto, Comuni e Camere di commercio competenti e verifica ogni due anni la permanenza dei requisiti, in collaborazione con tali enti.
Avvio delle attività: autorizzazione e SCIA
L’avvio del pescaturismo richiede l’autorizzazione del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, secondo il D.M. 293/1999. L’avvio dell’ittiturismo richiede la presentazione di una SCIA al SUAP del Comune competente, corredata dalla documentazione prevista dal regolamento.
Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi:
- l’operatore che avvia il pescaturismo trasmette alla Regione copia dell’autorizzazione;
- il SUAP trasmette alla Regione copia della SCIA presentata per l’ittiturismo.
Regolamento attuativo
La Regione avrebbe dovuto emanare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento attuativo per definire in modo distinto per pescaturismo e ittiturismo:
- caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e capienza massima;
- caratteristiche tecniche dei fabbricati e capienza massima;
- caratteristiche degli ambienti domestici utilizzabili per la somministrazione pasti nel pescaturismo;
- parametri di classificazione dell’ittiturismo;
- requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e organizzativi;
- profili di sicurezza e igiene per le unità da pesca autorizzabili all’ospitalità a bordo;
- casi di verifica dell’incidenza ambientale;
- sanzioni, criteri di modulazione e modalità di oblazione;
- durata e contenuti degli aggiornamenti professionali, nell’ambito di programmi cofinanziati dal FSE.
Obblighi degli operatori
Gli operatori autorizzati possono usare le denominazioni “ittiturismo” e “pescaturismo”, ma non quelle riservate alle attività commerciali ordinarie come “ristorante” o “albergo”. Devono inoltre:
- esporre al pubblico autorizzazione o SCIA, servizi offerti, tariffe stagionali, dotazioni delle camere/unità abitative e capienza massima;
- comunicare annualmente le tariffe al Comune competente entro il 31 dicembre, con conferma automatica delle tariffe precedenti in caso di mancata comunicazione;
- per l’ittiturismo, comunicare al Comune le tariffe entro il 31 dicembre;
- per il pescaturismo, comunicare all’Autorità marittima le tariffe entro la data di rinnovo dell’autorizzazione;
- comunicare le variazioni delle condizioni di esercizio dell’ittiturismo almeno 10 giorni lavorativi prima;
- comunicare la cessazione entro 30 giorni;
- consentire e agevolare i controlli delle autorità competenti.
Controlli e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge è svolta dai Comuni e dalle competenti autorità statali, ciascuno per le rispettive competenze. Le irregolarità accertate sono qualificate come sanabili o non sanabili e sanzionate secondo i criteri previsti dal regolamento attuativo.
Incentivi e finanziamenti
Le imprese singole o associate che esercitano le attività disciplinate dalla legge possono accedere a specifici strumenti di incentivazione finanziaria previsti dal PO FEP 2007/2013 o da altre fonti pubbliche comunitarie, statali o regionali, purché conformi alla disciplina sugli aiuti di Stato.
Regime transitorio
Le attività di pescaturismo e ittiturismo già avviate alla data di entrata in vigore della legge dovevano adeguarsi alle nuove disposizioni e al regolamento entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso. L’eventuale inottemperanza era soggetta alle sanzioni previste dal regolamento.
Disposizioni finanziarie e modifiche ad altra legge regionale
La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La legge modifica inoltre la L.R. 40/2011, abrogando il comma 2 dell’articolo 2 e intervenendo sull’articolo 3 con rinvii al Codice dei contratti pubblici e al regolamento sul Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 14 giugno 2012.
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