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Legge

L.R. Abruzzo 28/2012

Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita') ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo 7/2010 sull’espropriazione per pubblica utilità, abroga l’art. 19 e integra la L.R. 2/2008 introducendo un divieto regionale di intesa per specifiche opere energetiche in aree sensibili. L’art. 3 è però stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 182/2013. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale. Vigore dal 30 giugno 2012.

Modifiche alla disciplina regionale sull’espropriazione per pubblica utilità e restrizioni alla localizzazione di grandi opere energetiche

Modifiche alla disciplina regionale in materia di espropriazione e tutela del territorio

La legge regionale Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 interviene su due testi normativi regionali: da un lato modifica la L.R. 3 marzo 2010, n. 7 in materia di espropriazione per pubblica utilità; dall’altro integra la L.R. 10 marzo 2008, n. 2 in tema di tutela del territorio regionale e localizzazione di opere di interesse statale.

Interventi sulla L.R. 7/2010 in materia di espropriazione

La legge elimina una specifica eccezione contenuta nell’art. 3, comma 3, della L.R. 7/2010, sopprimendo il riferimento alle opere soggette ad autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003. Inoltre abroga integralmente l’art. 19 della medesima legge regionale, con conseguente eliminazione della relativa disciplina.

Localizzazione di grandi opere energetiche e intesa regionale

Con l’inserimento dell’art. 1-bis nella L.R. 2/2008, la Regione Abruzzo stabiliva criteri restrittivi per il rilascio dell’intesa statale prevista dall’art. 52-quinquies del DPR 327/2001, come integrato dal d.lgs. 330/2004, in relazione alla localizzazione e realizzazione di:

  • oleodotti e gasdotti con diametro pari o superiore a 800 mm e lunghezza superiore a 40 km;
  • impianti termoelettrici e impianti di compressione a gas naturale connessi a tali infrastrutture.

Per tali opere, se ricadenti nelle aree di cui alla lett. d) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 2/2008, la disciplina prevedeva l’incompatibilità della localizzazione e l’obbligo per la Regione di negare l’intesa con lo Stato, applicandosi la procedura sostitutiva di cui all’art. 52-quinquies, comma 6, del DPR 327/2001. Era inoltre previsto il diniego dell’intesa per opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria approvato con deliberazione consiliare n. 79/4 del 25 settembre 2007.

Limiti di efficacia e giudizio di costituzionalità

L’art. 3 della legge, che introduceva la nuova disciplina sull’intesa regionale per le opere energetiche, è stato impugnato dal Consiglio dei ministri e successivamente dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2013, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione. Pertanto tale previsione non è più utilmente applicabile.

Regime finanziario e decorrenza

La legge dichiara espressamente di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Abruzzo. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, quindi dal 30 giugno 2012.

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