Sentenza del 18/05/2017 n. 2164 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TASSE AUTOMOBILISTICHE - SOGGETTI PASSIVI - Società di leasing - Utilizzatore - Obbligazione solidale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli concessi in locazione finanziaria. In particolare, si discuteva se, per i contratti di leasing stipulati dopo il 15 agosto 2009 e prima del 1° gennaio 2016, l'obbligazione gravasse esclusivamente sulla società di leasing, proprietaria del veicolo, oppure anche sull'utilizzatore. La soluzione affermata è che entrambi sono obbligati in solido nei confronti della Regione.
La decisione
La responsabilità solidale della società di leasing e dell'utilizzatore è stata ritenuta sussistente per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2015. La solidarietà deriva dall'interpretazione combinata dell'art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009 e dell'art. 1294 del codice civile, secondo cui più debitori sono obbligati solidalmente quando dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. La Regione può quindi pretendere il pagamento dell'intera tassa da uno qualunque dei coobbligati, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2, legge n. 99/2009
La disposizione, applicata ai rapporti di locazione finanziaria nel periodo indicato, consente di individuare sia il proprietario sia l'utilizzatore come soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.
Art. 1294 codice civile
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
In assenza di una diversa previsione legislativa o contrattuale, l'obbligazione gravante su più debitori deve essere considerata solidale; pertanto ciascuno può essere chiamato a pagare l'intero importo nei confronti del creditore.
Massime di principio
- Per i contratti di leasing automobilistico stipulati tra il 16 agosto 2009 e il 31 dicembre 2015, la tassa automobilistica può essere richiesta sia alla società di leasing proprietaria sia all'utilizzatore del veicolo.
- Quando una normativa individua più soggetti come obbligati e non esclude espressamente la solidarietà, può trovare applicazione l'art. 1294 c.c., con la conseguenza che il creditore pubblico può rivolgersi per l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati.
- La responsabilità solidale verso la Regione non stabilisce necessariamente chi debba sopportare definitivamente il costo nei rapporti interni: il soggetto che paga può eventualmente rivalersi sull'altro secondo il contratto e le regole applicabili.
- La disciplina temporale è determinante: prima di applicare questo principio occorre verificare la data di stipula del leasing e l'eventuale normativa successiva, poiché dal 1° gennaio 2016 possono operare regole differenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2017Sentenza del 18/05/2017 n. 389 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 mag 2017Sentenza del 18/05/2017 n. 392 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 mag 2017Sentenza del 18/05/2017 n. 10201 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 mag 2017Sentenza del 18/05/2017 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 18 mag 2017Sentenza del 18/05/2017 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 mag 2017Sentenza del 18/05/2017 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →