Sentenza n. 1122/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla parte ricorrente presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio presso l'Ambasciata italiana di Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio, qualificato come silenzio-inadempimento o rifiuto, formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire alla parte ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'azione è divenuta priva di oggetto in seguito all'attivazione del procedimento amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la successiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente soddisfa la pretesa azionata e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La fissazione, da parte della sede diplomatica competente, di un appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro il silenzio.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione si attiva in tempi ragionevoli e il lasso temporale tra la richiesta dell'interessato e la notificazione del ricorso non è particolarmente esteso; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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