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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47651/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 28/02/2024 per mancata indicazione o deposito della dichiarazione/elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il difensore ha contestato l'applicazione della norma e sostenuto che la indicazione della residenza anagrafica nella procura fosse equivalente all'elezione di domicilio e che l'art. 581, comma 1-quater fosse erroneamente richiamato

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata indicazione nell'atto di appello della elezione o dichiarazione di domicilio già presente in atti e per l'assenza del richiamo espresso e specifico alla sua collocazione nel fascicolo, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (principio confermato dalle Sezioni Unite). È stato inoltre rilevato un errore materiale nel richiamo, nell'ordinanza impugnata, all'art. 581, comma 1-quater, ma ciò non ha inciso sul giudizio poiché la questione rilevante è quella del comma 1-ter. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione

    Per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 è necessario che l'atto di impugnazione richiami espressamente e specifichi la collocazione nel fascicolo della precedente elezione/dichiarazione di domicilio; non è invece richiesto il deposito obbligatorio di una nuova elezione successiva alla sentenza impugnata, ma è onere della parte indicare chiaramente quale elezione/dichiarazione vale per le notificazioni

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiamato per errore materiale nell'ordinanza impugnata; non trova applicazione nel caso perché il processo di primo grado si è svolto in presenza dell'imputato

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter (in vigore dal 25 agosto 2024)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024

  • art. 161, cod. proc. pen.

    Regola la forma della elezione di domicilio; la Corte ricorda che l'elezione è un atto formale distinto dalla mera indicazione di residenza

  • art. 162, cod. proc. pen.

    Individua le forme della dichiarazione/elezione di domicilio; la validità di una dichiarazione anche se contenuta nella procura dipende dall'osservanza delle forme di cui all'art. 162

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Elenca i luoghi rilevanti per le notificazioni; la scelta tra tali luoghi richiede una manifestazione di volontà consapevole per costituire valida elezione di domicilio

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per ricorso infondato o inammissibile; applicato per imporre il pagamento delle spese e della somma a titolo di ammenda di euro 3.000

Massime di principio

  • Per le impugnazioni depositate fino al 24/08/2024 l'atto di appello deve contenere l'indicazione esplicita della elezione o dichiarazione di domicilio o il richiamo specifico alla precedente dichiarazione con l'indicazione precisa della sua collocazione nel fascicolo; la mancata indicazione determina inammissibilità
  • La mera indicazione della residenza anagrafica non è equipollente alla formale elezione o dichiarazione di domicilio: l'elezione/dichiarazione richiede una manifestazione di volontà formale secondo gli artt. 161 e 162 c.p.p.
  • Non è sempre necessario depositare una nuova elezione di domicilio successiva alla sentenza impugnata, purché l'appello richiami in modo inequivoco una precedente elezione/dichiarazione e la sua collocazione negli atti
  • Se il processo di primo grado si è svolto con l'imputato presente, l'art. 581, comma 1-quater non si applica; vanno invece valutati i requisiti del comma 1-ter
  • La parte appellante e il difensore hanno l'onere di collaborare nell'individuazione puntuale dell'atto contenente l'elezione/dichiarazione di domicilio per evitare nullità o inammissibilità e le relative sanzioni (spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

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