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Sentenza

Sentenza n. 7236/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003031 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000174 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015842 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000174 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Beghelli Servizi s.r.l. il 16/11/2020: per l’annullamento: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202002794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del progetto a consuntivo relativo a interventi di illuminazione e preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del progetto a consuntivo e il presupposto preavviso di rigetto, contestando tutte le ragioni ostative indicate dal G.S.E. In particolare, ha dedotto l’erroneità della valutazione relativa alla mancata prova che l’avvio della realizzazione del progetto fosse successivo alla presentazione della domanda di incentivo e ha contestato il rilievo concernente l’assenza di consumi ante intervento misurati secondo le modalità previste dal punto 1.3 del D.M. 11 gennaio 2017. La ricorrente ha sostenuto di potersi avvalere di un periodo e di una frequenza di misurazione inferiori a dodici mesi. Con i motivi aggiunti ha invocato l’applicazione dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020, sostenendo che il diniego, adottato a distanza di anni dalla domanda, avrebbe dovuto rispettare i criteri dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Il G.S.E. ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del diniego e l’insufficienza della documentazione prodotta.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati. Il TAR ha ritenuto legittimo il diniego, anzitutto perché la società non aveva dimostrato che l’avvio della realizzazione del progetto fosse successivo alla presentazione della domanda di incentivo. I documenti di trasporto, necessari a comprovare tale circostanza, erano stati prodotti per la prima volta in giudizio, nonostante il G.S.E. li avesse espressamente richiesti durante il procedimento e nuovamente sollecitati con il preavviso di rigetto. Il giudice ha inoltre ritenuto non provata la situazione dei consumi ante intervento: i dati forniti consistevano in stime ricavate dalla potenza e dal numero delle lampade, moltiplicati per ore di funzionamento stimate, e non in misurazioni reali e storiche dei consumi. Il punto 1.3 del D.M. 11 gennaio 2017 consente periodi o frequenze di campionamento inferiori a dodici mesi solo quando i dati siano comunque rappresentativi del funzionamento effettivo dell’impianto; tale requisito non risultava soddisfatto. È stato ritenuto inconferente il richiamo al regime previsto per gli impianti nuovi, nel quale il consumo di riferimento può essere calcolato in astratto proprio perché mancano dati reali ante intervento. Il TAR ha richiamato il principio di autoresponsabilità dell’impresa nell’accesso a benefici di derivazione europea: l’interessato deve provare tutti i presupposti dell’incentivo e sopporta le conseguenze delle carenze documentali. Ha inoltre escluso il soccorso istruttorio rispetto a documentazione indispensabile nell’ambito di una procedura di massa scandita da termini perentori. Poiché il diniego era plurimotivato e almeno due ragioni erano autonomamente idonee a sostenerlo, il giudice ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure relative all’algoritmo di calcolo dei risparmi e al programma di misure post intervento. I motivi aggiunti sono stati respinti perché l’art. 56 del D.L. n. 76/2020 richiedeva un’apposita istanza di parte e, comunque, non aveva efficacia retroattiva: la novella, entrata in vigore il 17 luglio 2020, non si applicava a un diniego adottato il 20 gennaio 2020. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.M. 11 gennaio 2017, punto 1.3

    Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera.

    La regola impone, di norma, la disponibilità di misure reali dei consumi e delle variabili operative riferite ai dodici mesi precedenti l’intervento. Periodi o frequenze inferiori sono ammissibili solo se i dati risultano rappresentativi dei consumi annuali o dimostrano il consumo di riferimento secondo le condizioni previste dalla disposizione.

  • art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 11 gennaio 2017

    Il meccanismo di calcolo astratto del consumo di riferimento riguarda gli impianti nuovi, nei quali non sono disponibili dati reali ante intervento; non è applicabile a impianti esistenti per sostituire la prova dei consumi storici.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    La disciplina modificata dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020 non è stata ritenuta applicabile al diniego adottato prima dell’entrata in vigore della novella.

  • art. 56, commi 7 e 8, D.L. n. 76/2020

    Le modifiche relative ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti richiedono un’istanza di parte e si applicano solo ai provvedimenti emanati dopo l’entrata in vigore della novella, non avendo efficacia retroattiva.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I criteri dell’annullamento d’ufficio non sono stati ritenuti applicabili al diniego impugnato, poiché la disciplina richiamata dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020 non operava ratione temporis nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle procedure per il riconoscimento di incentivi, l’impresa proponente, in applicazione del principio di autoresponsabilità, deve fornire la prova completa e documentale di tutti i presupposti richiesti per l’ammissione al beneficio; le carenze probatorie relative a requisiti essenziali ricadono sull’interessata.
  • Quando la disciplina degli incentivi richiede la misurazione dei consumi ante intervento, dati fondati su potenza nominale, quantità dei dispositivi e ore di funzionamento stimate non equivalgono a misurazioni reali e storiche e non sono sufficienti a dimostrare il consumo di baseline.
  • La possibilità di utilizzare un periodo o una frequenza di campionamento inferiori allo standard ordinario è subordinata alla dimostrazione della rappresentatività dei dati rispetto al funzionamento effettivo dell’impianto; non consente di sostituire la misurazione reale con una mera stima astratta.
  • In una procedura di massa regolata da termini perentori, la produzione tardiva di documentazione indispensabile alla verifica dei requisiti non costituisce una carenza meramente formale e non è suscettibile di soccorso istruttorio.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, il giudice può limitarsi ad accertare la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sostenere l’atto, assorbendo le censure relative alle ulteriori motivazioni.
  • Una disciplina sopravvenuta che imponga nuovi criteri per i provvedimenti del gestore degli incentivi non si applica retroattivamente a un diniego adottato prima della sua entrata in vigore; ove la norma lo preveda, è inoltre necessaria un’apposita istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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