Cassazione Civile, Ordinanza n. 13683/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine semestrale di impugnazione, applicabile al caso e non sospeso nel periodo feriale trattandosi di controversia di lavoro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da rapporti di lavoro a termine stipulati da un ente locale con un soggetto già proveniente da una situazione di LSU. Il lavoratore aveva agito per ottenere, in via principale, la declaratoria di illegittimità del termine finale apposto ai contratti successivi al superamento del limite di 36 mesi e la conversione del rapporto in tempo indeterminato; in subordine, il risarcimento del danno commisurato alla differenza retributiva e alle contribuzioni previdenziali non versate. La Corte d'appello aveva escluso che la genesi assistenziale/politico-sociale dei contratti escludesse l'applicazione della disciplina del termine, aveva ravvisato la violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e aveva riconosciuto solo il risarcimento del danno comunitario ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2001. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo della decisione non sono riportati analiticamente i motivi di censura; la Corte di cassazione ha però affrontato d'ufficio e in via preliminare la tempestività del ricorso, rilevando che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 30 luglio 2018, che per i giudizi instaurati dopo la L. n. 69/2009 si applica il termine semestrale di impugnazione e che, trattandosi di controversia di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini. Poiché il ricorso è stato notificato il 26 febbraio 2019, oltre il termine scaduto il 30 gennaio 2019, esso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.
Norme richiamate
L. n. 69/2009
Per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore sostituisce il previgente termine annuale di impugnazione con il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neppure nel giudizio di cassazione.
d.lgs. n. 368/2001, art. 5, comma 4-bis
La Corte d'appello aveva ritenuto integrata la violazione della disciplina sui contratti a termine oltre il limite di durata complessiva di 36 mesi.
L. n. 183/2001, art. 32, comma 5
È richiamato quale base del risarcimento del danno 'comunitario' conseguente all'abuso del ricorso al contratto a termine.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, il termine per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, salvo diversa disciplina speciale.
- La sospensione feriale dei termini processuali non opera nelle controversie di lavoro e previdenza, incluso il giudizio di cassazione; il termine di impugnazione decorre quindi senza interruzioni nel periodo estivo.
- La tardiva notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna della parte soccombente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando dovuto.
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