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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - del decreto n. 4 del giorno 8/09/2025 reso dal Direttore del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” Sezione Amministrativa, avente ad oggetto. “Procedura di gara negoziata in asp n. 5156295, con aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 108 c.3 d.lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento della gestione di generi alimentari confezionati, approvvigionati autonomamente dalla ditta e distribuiti tramite l’ausilio di distributori automatici per bevande calde fredde, snack dolci e salati, della caserma e sommaruga sede del 62^ reggimento fanteria “Sicilia”, per un periodo pari a mesi 36 dall’atto di stipula. Importo presunto €.90.000,00 IVA esclusa. CIG: B5F8510FDA”, comunicato e pubblicato su piattaforma telematica in data 15/09/2025, con il quale la Stazione Concedente ha escluso IVS Italia Spa dalla procedura di gara; - del presupposto verbale n. 27 del 2/07/2025 redatto dal seggio di gara nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, del procedimento di gara a mezzo piattaforma informatica, contenente la proposta di esclusione di IVS Italia Spa, pubblicato su piattaforma telematica in data 08/09/2025; - della missiva di richiesta di chiarimenti inoltrata dal 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” in data 11/06/2025, avente ad oggetto “Sub Procedimento di verifica delle anomalie - gara ASP n. 5156295 per l’affidamento del servizio di distributori automatici presso la caserma “E. Sommaruga”, con cui sono state formulate ulteriori richieste di integrazione informative e documentali; - della missiva di richiesta di chiarimenti inoltrata dal 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” del 28/05/2025 M_D E 23145/Cod. id avente ad oggetto “Sub Procedimento di verifica delle anomalie - gara ASP n. 5156295 per l’affidamento del servizio di distributori automatici presso la caserma “E. Sommaruga”; - della missiva di richiesta di chiarimenti inoltrata dal 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” 20/05/2025 M_D E 23145/Cod.id avente ad oggetto “Sub Procedimento di verifica delle anomalie - gara ASP n. 5156295 per l’affidamento del servizio di distributori automatici presso la caserma “E. Sommaruga”; - per quanto occorrer possa, di tutti i verbali resi dalla Stazione Concedente nell’ambito del procedimento di valutazione dell’offerte di gara; - di ogni altro verbale esistente e relativo alla procedura di gara espletata, tanto di seduta pubblica che di seduta riservata reso e/o adottato dalla Commissione/Seggio di gara nel corso dell’espletamento della procedura di gara, ivi compresi tutti gli atti e i verbali di valutazione, anche quelli a carattere interno e/o istruttorio, allo stato non cogniti che hanno condotto la Stazione Concedente all’adozione del provvedimento di esclusione; - della lettera di invito per la partecipazione alla procedura di gara negoziata, del capitolato tecnico, e del disciplinare di gara, relativi alla procedura di cui si tratta, nonché di tutti gli allegati alla lex specialis pubblicati dalla Stazione Concedente, in particolare relativamente alla indicazione senza il debito dettaglio dell’importo del fatturato stimato nonché delle modalità di valutazione del procedimento di congruità delle offerte; - della nota del 30/09/2025 di riscontro da parte del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”, con la quale la Stazione Concedente ha negato l’ostensione dell’offerta di gara della Società seconda graduata; - di ogni atto e provvedimento relativo allo scorrimento di graduatoria, ove nelle more adottato; - del provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more adottato, allo stato non cognito; - del contratto nelle more sottoscritto, allo stato non cognito; - di ogni altro documento, atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale e istruttorio, prodromico alla esclusione di IVS Italia spa ovvero all’aggiudicazione di altro concorrente; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente agli atti e provvedimenti qui impugnati, anche se allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura negoziata per la concessione del servizio di distribuzione di generi alimentari mediante distributori automatici presso una caserma militare, unitamente al verbale di valutazione dell'offerta e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta nell'ambito di una procedura negoziata, aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento triennale della gestione di distributori automatici presso una caserma militare, sostenendo di essere prima graduata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 179, comma 3, del d.lgs. 36/2023, dei principi di buon andamento, trasparenza e par condicio, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere, contestando la stima del fatturato della concessione indicata nella lex specialis e l'omessa indicazione del metodo oggettivo utilizzato dall'amministrazione. Con il secondo motivo ha contestato la verifica di anomalia e di congruità dell'offerta e del piano economico-finanziario, deducendo, da un lato, l'incompetenza del seggio di gara, poiché il RUP si sarebbe limitato ad adottare il provvedimento finale, e, dall'altro, l'insufficienza e l'erroneità delle valutazioni dell'amministrazione, che non avrebbe esaminato puntualmente i chiarimenti forniti su tutte le voci del PEF e avrebbe escluso la possibilità di stimare ricavi superiori a quelli indicati dalla stazione concedente. È stata inoltre formulata una censura generica e ritenuta ininfluente relativa alla trasmissione dei bilanci.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la contestazione della stima del valore della concessione avrebbe potuto comportare l'annullamento dell'intera procedura, mentre il petitum era diretto all'annullamento dell'esclusione e all'aggiudicazione della concessione alla ricorrente; vi era quindi non coerenza tra censura e domanda, con riferimento al divieto di attribuire un bene o un'utilità diversi da quelli richiesti. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa ai bilanci, perché generica e comunque ininfluente: l'esclusione era fondata sul persistente disequilibrio tra ricavi e costi, non sulla mancata produzione dei bilanci. È stata respinta la censura di incompetenza, poiché nessuna norma impone al RUP di svolgere personalmente l'intera istruttoria sulla congruità dell'offerta; il seggio può svolgere l'istruttoria tecnica e il RUP può recepirne le risultanze, assumendone la responsabilità attraverso l'adozione del provvedimento finale. È stata invece accolta la censura relativa alla valutazione del PEF. In caso di giudizio sfavorevole di anomalia o incongruità, l'esclusione, immediatamente lesiva, richiede una motivazione rigorosa e analitica. L'amministrazione non aveva preso posizione su tutte le giustificazioni e i chiarimenti forniti dalla ricorrente, limitandosi a ritenere inammissibile la previsione di ricavi superiori a quelli stimati dalla stazione concedente. Tale assunto è stato ritenuto erroneo: nella concessione l'operatore, assumendo il rischio imprenditoriale, può formulare un'offerta basata su ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall'amministrazione, purché ne sopporti il rischio e la previsione non sia irragionevole o priva di giustificazione. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e il verbale n. 27, imponendo alla stazione concedente di riavviare e rinnovare la verifica di congruità dell'offerta, alla luce dei chiarimenti già acquisiti e nel rispetto della motivazione della sentenza. Non ha disposto l'aggiudicazione né il subentro, poiché l'esito della rinnovata verifica non era predeterminato. Le spese della fase di merito sono state compensate; sono rimaste ferme quelle della fase cautelare, nella quale era stata respinta la domanda per carenza di periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La ricorrente l'ha invocata per contestare la stima del fatturato della concessione e l'omessa indicazione del metodo oggettivo utilizzato; il motivo è stato dichiarato inammissibile per non coerenza con il petitum.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nell'oggetto della procedura quale base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; non è oggetto di autonoma decisione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell'anomalia dell'offerta; la decisione valorizza l'obbligo di una motivazione rigorosa e analitica del giudizio sfavorevole e l'esame dei chiarimenti forniti.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile inammissibilità del primo motivo e della censura relativa ai bilanci, poi dichiarate inammissibili.

  • art. 119, commi 3 e 4, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza cautelare per affermare che il pregiudizio grave e irreparabile deve essere valutato con particolare rigore nelle controversie in materia di appalti.

Massime di principio

  • Nelle concessioni di servizi, la stima dei ricavi indicata dalla stazione concedente orienta gli operatori sulla dimensione economica del servizio, ma non impedisce al concorrente di formulare un'offerta basata su ricavi maggiori, assumendo il relativo rischio imprenditoriale, purché la previsione sia adeguatamente giustificata e non manifestamente irragionevole.
  • Quando la verifica di anomalia o di congruità si conclude con l'esclusione dell'offerente, la motivazione deve essere rigorosa e analitica, in ragione dell'immediata lesività del provvedimento.
  • Nel procedimento di verifica della congruità, l'amministrazione deve esaminare e motivatamente prendere posizione sui chiarimenti forniti dall'operatore economico in relazione alle singole componenti dell'offerta e del piano economico-finanziario; non può escludere l'offerta sulla base della sola incompatibilità astratta di una diversa previsione dei ricavi con la stima posta a base di gara.
  • Il RUP non è tenuto a svolgere personalmente l'intera istruttoria relativa alla verifica dell'offerta: il seggio di gara può svolgere l'istruttoria tecnica, purché il RUP ne assuma le risultanze e adotti autonomamente il provvedimento finale, facendole proprie.
  • L'annullamento dell'esclusione per difetto di motivazione o di istruttoria nella verifica di congruità impone la rinnovazione del procedimento, ma non comporta automaticamente l'aggiudicazione o il subentro, quando l'esito della nuova valutazione non sia predeterminato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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