Regolamento (UE) 2026/51
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/51 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e comunicazioni in materia di accise scambiate a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013, adeguando la struttura dei messaggi elettronici del sistema informatizzato delle accise alle modifiche introdotte dalla normativa recente, in particolare l’estensione ai movimenti ad accisa assolta e alle esportazioni. La revisione mira a eliminare incongruenze e dati obsoleti nel registro centrale e nei registri nazionali degli operatori economici e dei depositi fiscali. Vengono inoltre precisati i campi, le regole di compilazione, le casistiche operative e i messaggi relativi alle statistiche SEED. L’applicazione è differita al 12 febbraio 2026 per consentire l’adeguamento tecnico degli Stati membri e l’allineamento con la nuova versione del sistema informatizzato.
Modifica la struttura dei messaggi elettronici e delle statistiche/comunicazioni SEED relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali nel sistema informatizzato delle accise.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorità competenti e agli operatori economici/depositi fiscali coinvolti nella gestione, aggiornamento, ricerca e scambio automatico dei dati nel registro centrale e nei registri nazionali delle accise previsti dal regolamento (UE) n. 389/2012. Riguarda i messaggi elettronici utilizzati per la manutenzione del registro degli operatori economici, le operazioni sul registro, il rifiuto di aggiornamento e le statistiche SEED. Non introduce un ambito territoriale speciale: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si applica dal 12 febbraio 2026; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica della struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali in materia di accise
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per adeguare la struttura dei messaggi elettronici del sistema informatizzato delle accise. L’intervento risponde all’estensione del sistema ai movimenti ad accisa assolta e alle esportazioni, nonché alla necessità di eliminare dati obsoleti e correggere incongruenze nei registri nazionali e nel registro centrale.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 389/2012 sulla cooperazione amministrativa in materia di accise e la direttiva (UE) 2020/262, che disciplina i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri tramite sistema informatizzato. Poiché tale direttiva ha ampliato l’ambito del sistema anche ai movimenti ad accisa assolta e ai flussi in esportazione, i messaggi e le strutture dati del registro centralizzato hanno richiesto un aggiornamento tecnico.
Ambito di applicazione e destinatari
Le disposizioni riguardano gli Stati membri, le autorità competenti e il funzionamento dei registri elettronici relativi agli operatori economici e ai depositi fiscali. L’allegato tecnico disciplina i messaggi usati per la manutenzione del registro, le operazioni di aggiornamento, ricerca ed estrazione, i messaggi di rifiuto e le statistiche SEED; il tutto nell’ambito del sistema informatizzato delle accise gestito in cooperazione amministrativa.
Struttura tecnica dei messaggi
L’allegato I, sostituito integralmente, stabilisce che i dati dei messaggi siano organizzati in gruppi e sottogruppi, con una codifica uniforme dei campi e con indicazione della loro natura: richiesti, opzionali, condizionali o dipendenti. Vengono inoltre dettate regole sul formato delle date e degli orari secondo ISO 8601, sulla ripetibilità dei gruppi di dati e sulle caratteristiche tecniche dei campi, comprese lunghezza e tipo di dato.
Richieste generali, ricerca e sincronizzazione
La tabella dedicata alle richieste generali contempla diversi tipi di messaggio, tra cui richieste di dati di riferimento, risincronizzazione del registro, ricerca di elenchi e-AD/e-DAS e richieste di statistiche SEED. Sono disciplinati i criteri primari di ricerca, i valori ammissibili per ciascun criterio, i codici di Stato membro, gli elenchi di codici richiedibili e i periodi statistici, con previsione che semestre, trimestre e mese siano campi alternativi ed esclusivi.
Operazioni sul registro degli operatori economici
La parte centrale dell’allegato riguarda i messaggi relativi al registro degli operatori economici. Sono previsti i tipi di messaggio per aggiornamento, divulgazione, ricerca ed estrazione, nonché i dati dell’autorizzazione dell’operatore: codice accisa, codice IVA, data di inizio e di scadenza, tipo di operatore, ufficio delle accise competente e identificativo globale in ambito accise. L’azione può essere di creazione, aggiornamento, annullamento o cancellazione, con identificazione univoca dell’evento per fini tecnici e di gestione degli errori.
Dati anagrafici, ruoli e categorie/prodotti
Per ciascun operatore o deposito fiscale sono richiesti nome, lingua di denominazione e indirizzo completo. Il regolamento disciplina anche i ruoli dell’operatore, distinguendo tra autorizzazione a effettuare consegne dirette e autorizzazione a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262. Sono poi regolati i dati relativi alle categorie di prodotti sottoposti ad accisa e ai singoli prodotti sottoposti ad accisa, con regole di unicità e di coerenza interna tra categoria, prodotto, autorizzazione e deposito fiscale.
Depositi fiscali e autorizzazioni temporanee
La disciplina distingue il deposito fiscale utilizzato dal depositario autorizzato e il deposito fiscale come entità autonoma, richiedendo riferimenti univoci, date di validità e collegamenti con l’autorizzazione dell’operatore. Per le autorizzazioni temporanee sono previsti un riferimento specifico, il tipo di operatore occasionale o temporaneo, l’ufficio di rilascio, la data di scadenza, l’eventuale riutilizzabilità e, se del caso, un indicatore di piccolo produttore di vino. Sono inoltre previste condizioni puntuali per il collegamento tra operatore e autorizzazione temporanea, incluse compatibilità tra tipo di operatore, Stato membro e natura dell’autorizzazione.
Motivi di rifiuto degli aggiornamenti
In caso di rifiuto dell’aggiornamento, la tabella degli errori funzionali elenca i motivi codificati che possono giustificare il rigetto del messaggio. Tra questi figurano l’esistenza o la mancata individuazione di autorizzazioni o depositi, la duplicazione, l’incoerenza tra numero di accisa e ufficio, la non validità del riferimento del deposito fiscale, l’assenza del codice accisa dell’operatore e la non conformità del valore del prodotto sottoposto ad accisa. È previsto anche un motivo generale residuale.
Statistiche SEED
Il regolamento aggiorna anche la struttura dei messaggi statistici SEED. Le statistiche sono strutturate per periodo, con identificatore di correlazione univoco per Stato membro, e possono essere riferite all’anno con semestri, trimestri o mesi alternativi. Le tabelle prevedono la quantificazione degli operatori economici attivi, inattivi, cancellati, delle scadenze pendenti, dei depositi fiscali e delle modifiche delle autorizzazioni, sia per singolo Stato membro sia complessivamente per tutti gli Stati membri, con ulteriori ripartizioni per tipo di operatore, categoria di prodotto e prodotto specifico.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 12 febbraio 2026. La decorrenza differita serve a consentire l’adeguamento tecnico degli Stati membri e a coordinare l’applicazione con la nuova versione del sistema informatizzato prevista dal regolamento delegato (UE) 2026/50.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato tecnico del regolamento 612/2013
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 con il testo allegato al nuovo regolamento. La modifica riguarda le note esplicative e le tabelle dei messaggi elettronici usati per la manutenzione del registro degli operatori economici, per le operazioni sul registro, per i rifiuti di aggiornamento e per le statistiche SEED.
Struttura e regole generali dei messaggi elettronici
L’allegato stabilisce che i dati dei messaggi siano organizzati in gruppi e sottogruppi, con regole comuni su obbligatorietà, opzionalità, condizionalità e dipendenza dei dati. Sono precisati i significati dei codici R, O, C e D, le modalità di indicazione di date e orari secondo ISO 8601, le ripetizioni ammesse dei gruppi di dati e le caratteristiche tecniche dei campi (tipo e lunghezza).
Richieste generali, liste e sincronizzazione dei riferimenti
La tabella 1 disciplina i tipi di richiesta utilizzabili nel sistema, inclusi: richiesta di dati di riferimento, risincronizzazione del registro, ricerca/elenco di e-AD/e-DAS e richiesta di statistiche SEED. Sono previsti criteri primari di ricerca, valori ammessi, codici di elenco richiesti e campi per il periodo statistico o per la sincronizzazione del riferimento, con esclusività tra semestre, trimestre e mese.
Operazioni sul registro degli operatori economici e dei depositi fiscali
La tabella 2 disciplina i messaggi di aggiornamento, divulgazione, ricerca ed estrazione degli operatori economici. Sono definiti i dati dell’autorizzazione dell’operatore, l’azione da compiere (creare, aggiornare, annullare, cancellare), i dati di nome e indirizzo, i ruoli dell’operatore, le categorie di prodotti sottoposti ad accisa, i prodotti sottoposti ad accisa, i depositi fiscali utilizzati e i depositi fiscali in senso proprio, nonché le autorizzazioni temporanee. Sono fissate regole di unicità, coerenza tra tipo di operatore e struttura del dato, e collegamenti obbligatori fra autorizzazioni e depositi fiscali.
Gestione delle autorizzazioni temporanee e degli operatori collegati
La sezione sulle autorizzazioni temporanee definisce i dati necessari per destinatari/speditori occasionali e destinatari registrati temporaneamente, incluse durata, data di scadenza, indicatore di riutilizzabilità e, se del caso, indicatore di piccolo produttore di vino. La sotto-sezione sull’operatore collegato impone condizioni specifiche di compatibilità tra il tipo di operatore, lo Stato membro competente e la tipologia di autorizzazione temporanea.
Motivi di rifiuto degli aggiornamenti
La tabella 3 elenca i codici di errore funzionale per il rifiuto di aggiornamento degli operatori economici, tra cui esistenza o mancata reperibilità di autorizzazioni/depositi fiscali/autorizzazioni temporanee, duplicati, incoerenze tra numero di accisa e ufficio, riferimento del deposito fiscale non valido, codice accisa mancante, valore non valido del prodotto, paese coincidente in autorizzazioni temporanee e altri motivi tecnici o di supporto non disponibili.
Statistiche SEED
La tabella 4 disciplina le statistiche SEED, imponendo un identificatore di correlazione univoco per Stato membro e un periodo statistico definito per anno con semestre, trimestre o mese alternativi ed esclusivi. Sono previsti conteggi per Stato membro e per l’insieme di tutti gli Stati membri, distinguendo operatori attivi, inattivi, cancellati, scadenze pendenti, depositi fiscali e modifiche delle autorizzazioni, oltre alle ripartizioni per tipo di operatore, categoria di prodotti sottoposti ad accisa e prodotto sottoposto ad accisa.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026. La scelta della data è motivata dall’esigenza di concedere agli Stati membri il tempo necessario per adeguare i sistemi e allineare l’applicazione alla versione del sistema informatizzato resa operativa dal regolamento delegato (UE) 2026/50.
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