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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31422/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma (30/11/2023) deducendo violazione di legge rispetto agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione del Tribunale fosse apparente e generica. In particolare ha contestato l'assenza di adeguati approfondimenti istruttori espressamente richiesti dalla difesa, la mancata verifica concreta delle condotte effettive del detenuto e della sua attuale capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, e la mancata valutazione in modo adeguato delle dichiarazioni recenti di presunta dissociazione dal passato criminale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sul regime 41-bis è ammesso solo per violazione di legge (art. 41-bis, comma 2‑sexies) e ha distinto tra vizio di legge e vizio di motivazione: l'omessa risposta a deduzioni difensive configura generalmente un vizio di motivazione (quindi sindacabile in gravame) ma non automaticamente una violazione di legge imputabile alla cassazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale complessivamente adeguata e coerente: il Tribunale aveva dato rilievo alla perdurante operatività del clan, al ruolo apicale mantenuto dal ricorrente e al contenuto del titolo custodiale che evidenziava contatti costanti durante una detenzione precedente di tredici anni. Pertanto la mancata acquisizione degli ulteriori elementi richiesti dalla difesa non ha reso il provvedimento impugnato viziato da illegittimità rilevante in sede di cassazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime differenziato di cui all'art. 41-bis può essere impugnato in cassazione solo per violazione di legge (comma 2‑sexies). La Corte sottolinea che, se i dati posti a fondamento della decisione sono sufficienti e non intrinsecamente apparenti o fittizi, l'omessa enunciazione delle ragioni che escludono la rilevanza di documenti o argomentazioni difensive non costituisce per sé violazione di legge.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma è richiamata nella prospettazione di vizio motivazionale; la Corte distingue tra carenza motivazionale che determina violazione di legge e omissioni risolvibili come questioni di merito o motivazione suscettibili di sindacato in sede di gravame anziché in cassazione.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.

    Richiama la regola di ammissibilità del ricorso in cassazione per i provvedimenti in materia di 41-bis: la Corte può essere investita soltanto per violazione di legge, non per generiche contestazioni di valutazione istruttoria o motivazionale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti che applicano o prorogano il regime 41-bis è ammesso soltanto per violazione di legge; questioni di valutazione delle prove e incompletezze motivazionali spesso devono essere trattate nel grado di gravame.
  • L'omessa risposta a specifiche deduzioni difensive non costituisce automaticamente una violazione di legge: se i dati posti a fondamento del provvedimento sono concreti e non apparenti, la mancata enunciazione della valutazione di ogni argomento difensivo non invalida il provvedimento in sede di cassazione.
  • Per contestare efficacemente l'applicazione del 41-bis è necessario dimostrare che i presupposti fattuali che giustificano il regime (in particolare l'attuale e concreta capacità di mantenere collegamenti con l'ambiente malavitoso) siano privi di fondamento o siano basati su elementi apparenti o fittizi.
  • Se la difesa ritiene decisive indagini o acquisizioni probatorie, deve evidenziare la decisività di quegli elementi rispetto allo standard probatorio applicato e, in assenza di violazione di legge, valorizzare tali censure nel gravame (appello) più che nella cassazione.
  • La documentazione custodiale e il curriculum carcerario (es. contatti mantenuti durante precedenti periodi di detenzione, ruoli apicali) possono costituire base sufficiente per il mantenimento del regime 41-bis se risultano coerenti e non contraddetti da elementi probatori contrari.

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