Cassazione Civile, Ordinanza n. 38228/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza ingiunzione del Comune di Venezia che irrogava una sanzione pecuniaria per due illeciti relativi alla circolazione acquea: superamento del limite di velocità e mancata esposizione della bandiera rigida gialla prevista per il servizio taxi. La violazione della velocità era stata accertata tramite il sistema automatico ARGOS installato presso il controllo moto ondoso al Tronchetto. In primo grado il giudice di pace aveva annullato verbale e ordinanza; in appello il Tribunale aveva invece accolto l'impugnazione del Comune, ritenendo legittimo l'accertamento perché il sistema ARGOS risultava collaudato e sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e calibrazione, e ritenendo altresì fondata la contestazione sulla mancata esposizione della bandierina taxi. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo per la ritenuta regolarità della strumentazione ARGOS, lamentando anche la tardività dei documenti prodotti dall'amministrazione e la mancata prova della taratura; dall'altro la violazione delle norme regolamentari sulla bandierina taxi, sostenendo che la sua collocazione nel parabrezza sarebbe comunque conforme o equipollente all'inalberazione sulla coperta di prua.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: infondata la doglianza sulla necessaria taratura perché il Tribunale aveva fondato la decisione sulla prova di verifiche periodiche di funzionalità e sull'attendibilità dell'apparecchio, principio valido anche al di fuori del codice della strada; inammissibile, per novità della questione, la censura sull'omologazione del sistema ARGOS. Ha inoltre dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la collocazione della bandierina all'interno del parabrezza non equivale all'inalberazione sulla coperta di prua su apposita asta richiesta dal regolamento, e che la valutazione del Tribunale si fondava su un accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, regolamento della circolazione acquea
norma violata secondo l'ordinanza sanzionatoria per il superamento del limite di velocità nella circolazione acquea.
art. 7-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
norma sanzionatoria richiamata per la violazione del regolamento comunale.
art. 10, comma 8, regolamento di attuazione della legge regionale n. 63 del 1993
prescrive che la bandiera rigida "TAXI" sia inalberata sulla coperta di prua su apposita astina e ben visibile da entrambe le facce.
art. 43, comma 1, lett. c), l.r. n. 63 del 1993
norma sanzionatoria richiamata per la mancata esposizione del contrassegno taxi.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla censura di omessa pronuncia del Tribunale sulla violazione relativa alla bandierina taxi.
sentenza Corte costituzionale n. 113/2015
richiamata per il principio generale secondo cui ogni apparecchiatura di accertamento deve essere periodicamente controllata e tarata.
art. 39 regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna
prevede che le registrazioni del sistema di rilevamento e controllo della navigazione lagunare costituiscano fonti di prova dei limiti di velocità.
art. 13 della legge n. 689/1981
richiamato dal Tribunale come disciplina applicabile alle infrazioni in materia di circolazione acquea o nautica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione deve provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma l'eventuale inerzia probatoria non determina automaticamente l'accoglimento dell'opposizione: il giudice può valutare i documenti già acquisiti e disporre d'ufficio i mezzi di prova necessari alla ricostruzione del rapporto sanzionatorio.
- Il principio della necessaria verifica periodica e taratura delle apparecchiature di accertamento si applica in via generale anche quando la violazione sia accertata in ambito diverso dalla circolazione stradale, se si utilizza uno strumento tecnico di rilevamento della velocità.
- In cassazione non è proponibile per la prima volta una questione che richieda accertamenti di fatto se non risulta trattata nella sentenza impugnata e se il ricorrente non indica specificamente in quale atto di merito l'abbia dedotta; la novità della censura comporta inammissibilità.
- La deduzione di omesso esame o di violazione di legge non consente una rivalutazione del materiale istruttorio: quando il giudice di merito ha accertato in fatto la conformità del comportamento alla norma o la non conformità del fatto accertato, tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità salvo i limiti propri del ricorso per cassazione.
- Quando una norma regolamentare prescrive una specifica modalità materiale di esposizione di un contrassegno, la sua collocazione in un punto diverso non può essere considerata automaticamente equivalente, ove ciò comporti una diversa osservabilità o una diversa conformità alla prescrizione testuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38188/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38189/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38190/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38192/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38194/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38196/2021 del 03/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →