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Legge

L.R. Piemonte 14/2019

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna

Normativa regionaleL.R. Piemonte 14/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Piemonte le funzioni delle unioni montane, i servizi essenziali nelle aree montane, gli strumenti di programmazione e il fondo regionale per la montagna. Prevede interventi su trasporti, servizi digitali, tutela del territorio, turismo, cultura, energia e recupero dei borghi. Vari adempimenti iniziali erano da adottare entro 6-180 giorni dall’entrata in vigore.

Tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna piemontese

Tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna piemontese

La legge definisce la disciplina regionale del Piemonte per riconoscere la specificità delle aree montane e promuoverne lo sviluppo sociale ed economico, nel quadro della normativa statale sulle zone montane e delle finalità costituzionali. La disciplina si concentra sul ruolo delle unioni montane, sui livelli essenziali dei servizi, sugli strumenti finanziari e programmatori e sulle misure per salvaguardia territoriale, servizi e sviluppo locale.

Principi, finalità e oggetto

La Regione riconosce la specificità delle aree montane e persegue la riduzione delle diseguaglianze, l’armonico riequilibrio delle condizioni di vita delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali. A tal fine individua livelli essenziali di servizi pubblici per garantire vivibilità e residenzialità, nel rispetto di sviluppo sostenibile, tutela dei beni comuni, biodiversità, protezione dell’ecosistema e sicurezza idrogeologica.

La legge individua tre grandi ambiti: funzioni attribuite alle unioni montane, strumenti per lo sviluppo socio-economico e disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo delle zone montane.

Unioni montane come forma organizzativa di riferimento

L’unione montana è individuata come la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le politiche regionali di promozione, sviluppo, tutela e valorizzazione dei territori montani. È considerata montana l’unione costituita in prevalenza da comuni montani. La Regione adegua la propria struttura organizzativa per favorire il raccordo tra i diversi ambiti di intervento sulla montagna.

Funzioni attribuite alle unioni montane

Le unioni montane esercitano, oltre alle funzioni previste da altre leggi, le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione e della normativa di settore.

In particolare esse:

  • gestiscono il territorio montano mediante programmazione e realizzazione di interventi di tutela e promozione delle risorse naturali, anche per la continuità dei servizi ecosistemici e per la sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale;
  • organizzano e amministrano, in coordinamento con l’Agenzia per la mobilità piemontese, i servizi di trasporto pubblico nelle aree a domanda debole, approvano nuovi impianti a fune, l’ammodernamento di quelli esistenti e vigilano sul loro esercizio;
  • promuovono e gestiscono l’associazionismo fondiario e il recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
  • riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni del riconoscimento;
  • promuovono le vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

Concorrono inoltre alla gestione della rete e del patrimonio escursionistico piemontese, alla difesa dalle valanghe, al mantenimento dei servizi essenziali, alla promozione di turismo, artigianato, agricoltura ed economia forestale, allo sviluppo dei servizi digitali e alla promozione delle attività culturali. Tali funzioni devono essere esercitate nel quadro delle leggi regionali richiamate e delle disposizioni sul capo dedicato alla salvaguardia del territorio.

Attribuzione delle funzioni e continuità dell’esercizio

Le funzioni in materia di montagna sono attribuite:

  • alle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte;
  • ai comuni montani non facenti parte di un’unione montana, che devono esercitarle in convenzione con un’unione montana, assicurando la contiguità territoriale.

Per i comuni privi di convenzione al 31 dicembre 2019 e per quelli che non hanno attivato una convenzione o non aderiscono a un’altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall’unione di provenienza, le funzioni sono avocate dalla Regione, che le esercita in convenzione con un’unione montana contigua.

Conferenza dei presidenti delle unioni montane

È istituita la Conferenza dei presidenti delle unioni montane, organo consultivo della Giunta regionale. Ne fanno parte i presidenti delle unioni montane, il Presidente di UNCEM Piemonte o un suo delegato e due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali. La Conferenza è convocata almeno due volte l’anno dal Presidente della Giunta regionale.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve definire con deliberazione le modalità di funzionamento della Conferenza.

Livelli essenziali dei servizi pubblici nelle aree montane

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, deve individuare i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento a:

  • presidio sanitario e socio-assistenziale;
  • servizi per la persona e le famiglie;
  • istruzione e formazione;
  • organizzazione del trasporto pubblico locale;
  • disponibilità di servizi internet a banda ultralarga.

Programma annuale di attuazione per la montagna

Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, dopo l’approvazione del bilancio regionale che individua le risorse disponibili per l’anno di riferimento.

Il programma tiene conto della pianificazione strategica e territoriale metropolitana e provinciale, nonché delle azioni e dei progetti di interesse della Città metropolitana di Torino concordati secondo la normativa sulle funzioni amministrative delle province. In coerenza con le finalità della legge, individua:

  • gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
  • le azioni di promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
  • le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma delle offerte territoriali;
  • le disponibilità complessive di spesa e i criteri di assegnazione delle risorse;
  • il monitoraggio delle attività e la valutazione della loro efficacia;
  • gli interventi per garantire i livelli essenziali dei servizi pubblici nei territori montani.

Il programma indica anche le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti operativi per gli enti locali. Le unioni montane devono trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno le proprie proposte progettuali, sulla base della programmazione pluriennale e in coerenza con quella regionale; tali proposte costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

Osservatorio regionale sulla montagna

La Regione promuove un’attività permanente di analisi e studio delle problematiche del territorio montano piemontese e delle aree marginali. A tal fine la Giunta regionale acquisisce gli elementi informativi necessari su caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali, nonché sull’attuazione di piani, programmi e interventi per tutela delle risorse e sviluppo dell’economia e dell’occupazione.

È istituito presso la direzione regionale competente l’Osservatorio regionale sulla montagna, con provvedimento di Giunta da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Ogni anno l’Osservatorio presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla montagna piemontese.

Pianificazione strategica nella Città metropolitana di Torino

Per assicurare coerenza tra strategie locali e di area vasta e valorizzare i rapporti tra territorio montano e aree urbane, la Città metropolitana di Torino è consultata, con parere non vincolante, nella predisposizione delle proposte progettuali delle unioni montane presenti nel proprio territorio. La consultazione tiene conto degli elementi sovralocali nel processo di formazione e aggiornamento del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.

Fondo regionale per la montagna: dotazione, riparto e controllo

Per l’attuazione della legge è istituito il fondo regionale per la montagna.

Le risorse sono ripartite secondo tre grandi quote:

  • almeno il 60% tra le unioni montane, in proporzione alla popolazione residente e alla superficie; almeno un terzo di questa quota è destinato a finanziare progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale;
  • fino al 30% come contributo alla spesa del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate;
  • fino al 10% per interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni.

Ai fini del riparto, la composizione delle unioni montane è considerata con riferimento ai comuni aderenti al 31 gennaio dell’anno in corso; le modifiche hanno effetto dall’anno successivo. La Regione esercita controllo e monitoraggio sull’impiego delle risorse, nel rispetto della leale collaborazione.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve approvare il regolamento di attuazione e definire, tra l’altro, la proporzione tra superficie e popolazione, eventuali criteri premianti, i criteri di riparto della quota personale, i criteri di determinazione dei contributi a favore di unioni montane e altri soggetti e le modalità di rendicontazione e controllo.

Individuazione delle località abitate e compendio unico agricolo di montagna

Per l’applicazione della disciplina statale sulle zone montane, la Giunta regionale individua con deliberazione e aggiorna ogni cinque anni i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e le località abitate con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani.

Il compendio unico agricolo di montagna comprende i terreni agricoli, le pertinenze e i fabbricati, anche non contigui, purché destinati unitariamente all’impresa agricola e siti nei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale. Chi lo costituisce si impegna a:

  • coltivare o condurre i terreni per almeno 10 anni dall’acquisto;
  • non frazionare il compendio, al di sotto della superficie minima indivisibile, per 15 anni dall’acquisto.

La superficie minima indivisibile è la superficie necessaria e sufficiente per una conveniente coltivazione secondo buona tecnica agraria; essa costituisce il limite sotto il quale non è consentito procedere al frazionamento per 15 anni. La sua estensione è determinata dalla Giunta regionale, in base alle tipologie di coltivazione e con parere vincolante della commissione consiliare competente.

Salvaguardia idrogeologica, patrimonio agro-silvo-pastorale e economia forestale

Le unioni montane esercitano le funzioni di consorzi di bonifica montana trasferite dalla legge regionale n. 50/1975 e individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale nel bacino idrografico di competenza. La sistemazione può comprendere interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste dalla normativa statale sulle zone montane.

Nell’esercizio delle funzioni di bonifica montana, le unioni montane promuovono la conservazione e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato mediante convenzioni, accordi di programma e, se richiesto dai proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata, anche mediante la costituzione di consorzi, pure in forma coattiva, per la tutela e la migliore gestione di boschi e alpeggi. Le unioni svolgono inoltre compiti di tutela paesaggistica e salvaguardia del territorio, anche a fini produttivi, turistici, ricreativi e di servizio, occupandosi della manutenzione delle zone agro-silvo-pastorali e dell’efficienza di infrastrutture e manufatti per la sistemazione idraulico-forestale e la fruizione turistica sostenibile.

Su delega dei comuni, le unioni montane gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi e possono affidare alcune attività ai soggetti previsti dalla normativa statale richiamata. La Regione promuove inoltre lo sviluppo dell’economia del legno attraverso un piano di settore, la gestione delle risorse pastorali tramite piani specifici e la gestione delle risorse idriche anche attraverso progetti di fiume.

Vocazioni produttive, turismo, cultura e attività sportive

Le unioni montane stipulano contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per promuovere le vocazioni produttive del territorio, tutelare le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali e valorizzare prodotti tipici, biologici e di qualità.

Per la difesa dalle valanghe, le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali, costituiscono commissioni locali valanghe quali organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione del rischio da valanga in territorio antropizzato. Le modalità di costituzione, gestione e funzionamento devono essere definite con regolamento della Giunta regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

La Giunta regionale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore, deve inoltre determinare i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare espressioni autentiche della montagna piemontese; le unioni montane definiscono poi gli interventi attuativi e i soggetti interessati.

La Regione promuove la cultura della montagna piemontese, sostenendo ecomusei e centri per la documentazione, tutela e valorizzazione delle espressioni culturali dell’area montana, promuovendo le identità delle lingue minoritarie e favorendo sinergie tra politiche culturali, musei regionali ed enti del settore.

Sul turismo, le unioni montane promuovono il turismo rurale mediante progetti per aree geografiche specifiche che assicurino il mantenimento dell’attività agricola e la tutela dell’ambiente rurale e naturale. In forma singola o associata pianificano e organizzano lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione estiva e invernale del territorio, concorrono alla valorizzazione della rete escursionistica del Piemonte e sostengono progetti per la fruizione a basso impatto ambientale, la riqualificazione dei borghi alpini, la pluriattività delle aziende agricole con servizi di accoglienza e informazione, la funzionalità delle infrastrutture escursionistiche e la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche. Promuovono anche progetti di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti delle aree protette.

La Regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile in montagna e definisce strumenti di pianificazione, indicatori di sostenibilità ambientale degli investimenti turistici, indicatori di ruralità, criteri di assegnazione delle risorse per il turismo rurale e iniziative formative per operatori pubblici e privati, compresa la sensibilizzazione delle comunità locali all’accoglienza.

La legge riconosce inoltre il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell’attività motoria e sportiva in montagna. Nel programma annuale possono essere previsti contributi regionali per promuovere l’attività sportiva e favorire il turismo nei territori montani, con finalità di benessere psicofisico, stili di vita attivi, conoscenza del territorio e incremento della vivibilità degli spazi aperti.

Servizi essenziali, trasporti e servizi digitali

La Regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane e rurali svantaggiate, con particolare attenzione a scuola, servizi socio-assistenziali e trasporti. Tramite le unioni montane attiva il monitoraggio della quantità e qualità dei servizi, dei bisogni del territorio e delle prospettive di mantenimento.

La Giunta regionale può prevedere, con bandi e nei limiti delle risorse di bilancio, interventi per mantenere e sviluppare i servizi essenziali, privilegiando soluzioni innovative e modelli replicabili. La Regione si impegna inoltre a considerare adeguatamente la peculiarità dei territori montani e rurali svantaggiati nella disciplina attuativa dei servizi.

Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti nei quali il trasporto pubblico è assente o inadeguato, le unioni montane, d’intesa con l’Agenzia della mobilità piemontese, organizzano e gestiscono il trasporto di persone e merci anche in deroga alla normativa regionale, usando i mezzi disponibili e integrandosi con i servizi di linea. Il servizio deve garantire l’accessibilità alle persone con disabilità e agli anziani. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore la Giunta regionale definisce criteri e modalità organizzative e può prevedere un sostegno finanziario.

Per il superamento degli svantaggi geografici e di comunicazione, le unioni montane operano come sportelli del cittadino utilizzando la connessione veloce disponibile presso la sede dell’ente in attuazione della strategia nazionale per la banda ultralarga. La Regione monitora e ottimizza la qualità del servizio, valorizza le connessioni veloci per semplificazione amministrativa e migliora il decentramento di attività e servizi. La Giunta regionale definisce direttive per il decentramento nei comuni montani secondo le indicazioni del CIPE.

Servizi postali, televisivi e telefonia mobile

La Regione contribuisce ad attivare nuovi sistemi per ridurre il divario digitale e tecnologico tra zone montane e aree urbane. Per i servizi postali, le unioni di comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con Poste Italiane per consentire, negli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, l’effettuazione di pagamenti su conti correnti, in particolare per imposte comunali, e il pagamento di vaglia postali e altre prestazioni, nel rispetto della disciplina sui servizi di pagamento e delle disposizioni della Banca d’Italia.

Recupero dei borghi, risorse energetiche e comunità locali innovative

La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici mediante fondi europei, statali e regionali. Gli interventi possono riguardare il recupero edilizio privato, opere pubbliche o di interesse pubblico, manutenzione straordinaria dei beni pubblici, arredi e servizi urbani, consolidamento statico e antisismico degli edifici storici, infrastrutture e servizi adeguati, miglioramento di illuminazione, pulizia strade, parcheggi e gestione di siti storici, creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali e riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale.

Nell’ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la Regione effettua una ricognizione del territorio per individuare lo stato di utilizzo, valorizzazione e sostenibilità ambientale delle risorse energetiche locali e il potenziale disponibile. Promuove interventi di produzione da fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia, anche tramite incentivi a interventi promossi o partecipati dalle unioni montane e funzionali a vantaggi per le comunità locali, finanziabili con il fondo regionale per la montagna.

La Regione sostiene inoltre green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche sul territorio montano, anche con tecnologie come la banda ultralarga. Con risorse del fondo regionale può sostenere la realizzazione, da parte dell’unione montana, di un piano di sviluppo sostenibile a livello vallivo e l’eventuale attuazione degli interventi previsti.

Incentivi per nuovi insediamenti in montagna

Per favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di chi trasferisce residenza e dimora abituale nei territori montani.

Associazioni degli enti locali e sostegno alla progettualità

La Regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali nell’attuazione della legge. Nei limiti delle disponibilità di bilancio destina incentivi finanziari a specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica e di sviluppo socio-economico presentati da tali associazioni. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce i criteri per l’erogazione degli incentivi.

Modifica alla disciplina delle unioni di comuni

La legge modifica la disciplina regionale sulle unioni di comuni prevedendo che il regolamento dell’unione stabilisca la durata minima dei conferimenti di funzione all’unione, che non può essere inferiore a cinque anni.

Abrogazioni e regime finanziario

Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della legge, la legge regionale piemontese n. 3/2014 sulla montagna, l’articolo 32 della legge regionale n. 26/2015 e l’articolo 8 della legge regionale n. 19/2016.

Sul piano finanziario, la legge quantifica gli oneri per:

  • il fondo regionale per la montagna;
  • i servizi essenziali nelle aree montane e rurali svantaggiate;
  • gli incentivi alle associazioni rappresentative delle autonomie locali.

Tali oneri sono coperti con risorse già allocate o iscritte nelle pertinenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2019-2021, con previsione di specifici capitoli per i contributi alle associazioni delle autonomie locali.

Decorrenza e applicabilità temporale

La legge contiene numerosi termini iniziali per gli atti attuativi: 90 giorni per la Conferenza dei presidenti, per l’istituzione dell’Osservatorio e per il regolamento sul fondo; 180 giorni per l’individuazione dei livelli essenziali dei servizi; 6 mesi per regolamento sulle CLV, criteri dei trasporti e determinazione dei mestieri artigianali tradizionali. Alcune disposizioni hanno inoltre riferimenti temporali specifici, come il 30 giugno per la presentazione delle proposte progettuali delle unioni montane e il 31 dicembre 2019 per la verifica delle convenzioni dei comuni montani non associati.

La disciplina è strutturalmente rivolta alla montagna piemontese e ai relativi enti locali; molte misure dipendono da programmazioni annuali o da fondi stanziati per gli esercizi 2019-2021, ma la legge nel suo complesso continua a costituire il quadro normativo regionale di settore.

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