L.R. Piemonte 16/2019
Istituzione del Fattore famiglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Regione un indicatore integrativo, il Fattore famiglia, per modulare l’accesso a prestazioni sociali, sanitarie, scolastiche, abitative e di trasporto. Definisce criteri, ambiti, un Osservatorio e un fondo di compensazione. Le misure di prima applicazione e la dotazione iniziale del fondo sono previste per il triennio 2019-2021.
Istituzione del Fattore famiglia per l’accesso alle prestazioni regionali
Istituzione del Fattore famiglia
La legge regionale istituisce il Fattore famiglia come strumento integrativo per la determinazione dell’accesso alle prestazioni erogate dalla Regione e dai soggetti aventi titolo nei relativi ambiti di applicazione. Il provvedimento opera nel territorio regionale ed è costruito in coordinamento con la disciplina statale sull’ISEE.
Natura e funzione dell’indicatore
Il Fattore famiglia è definito come un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che integra ogni altro indicatore, coefficiente o quoziente comunque denominato, senza sostituire i principi della normativa statale in materia di ISEE. La sua funzione è quella di affinare la valutazione della condizione economica del nucleo familiare ai fini dell’accesso alle prestazioni previste dalla legge.
Ambiti di applicazione
Il Fattore famiglia si applica, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nei seguenti settori:
- prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa;
- servizi socio-assistenziali;
- misure di sostegno per l’accesso all’abitazione principale;
- servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, comprese le erogazioni di fondi per il sostegno al reddito e per la libera scelta educativa;
- trasporto pubblico locale.
La Giunta regionale può estendere l’applicazione ad ulteriori ambiti, tramite il provvedimento attuativo previsto dalla legge.
Criteri attuativi e criteri di priorità
I criteri e le modalità applicative del Fattore famiglia sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, adottato previo parere dell’Osservatorio e delle commissioni consiliari competenti. Tali criteri devono essere aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità.
Nella definizione delle regole applicative la Giunta deve tenere conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, e deve prevedere:
- agevolazioni integrative rispetto a quelle già previste dalla normativa statale, con attenzione alla presenza di persone con disabilità e di non autosufficienti;
- valorizzazione della composizione del nucleo, dell’età dei figli e della condizione di famiglia monogenitoriale;
- considerazione del contributo al mantenimento dei figli stabilito dall’autorità giudiziaria nei casi di genitori separati;
- elementi di priorità per le famiglie con mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale;
- elementi di priorità per la presenza di persone anziane, non autosufficienti o con disabilità;
- elementi di priorità per le madri in stato di gravidanza accertato.
Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali.
Osservatorio per l’attuazione del Fattore famiglia
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio per l’attuazione del Fattore famiglia e ne approva il regolamento di funzionamento, sentita la commissione consiliare competente.
L’Osservatorio dura in carica tre anni ed è composto da:
- associazioni regionali operanti negli ambiti di applicazione individuate dal provvedimento istitutivo;
- tre consiglieri regionali, di cui due di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Consiglio regionale;
- un rappresentante designato dall’ANCI;
- l’assessore regionale competente o un suo delegato, con funzioni di presidente.
Ai componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza. L’organo è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei membri e opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dall’ordinamento regionale.
L’Osservatorio:
- esprime parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative e su ogni provvedimento regionale che incida sugli ambiti di applicazione;
- monitora gli impatti del Fattore famiglia sull’efficacia dei servizi erogati e trasmette una relazione annuale alle commissioni consiliari competenti;
- formula proposte di estensione ad ulteriori ambiti di applicazione.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno alle famiglie e di accesso alle prestazioni.
Decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, la Giunta presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. La relazione deve contenere:
- lo stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;
- una sintesi dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia, compresi gli eventuali casi di applicazione della disciplina sulle imposte regionali;
- i dati utili alla valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, con particolare riguardo ai finanziamenti eventualmente cumulati con altre norme.
La relazione deve inoltre documentare, sulla base del monitoraggio dell’Osservatorio, il contributo del Fattore famiglia all’accesso e alla fruizione delle prestazioni, il numero e le caratteristiche delle famiglie coinvolte e la loro distribuzione territoriale. Le relazioni sono rese pubbliche. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della legge devono fornire le informazioni necessarie.
Fondo Fattore famiglia
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale istituisce un fondo denominato Fattore famiglia, destinato a compensare le maggiori spese derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dalla legge. Al fondo possono accedere le amministrazioni locali interessate dal provvedimento.
Disposizioni finanziarie
Per la fase di prima applicazione dell’articolato di sostanza, la legge quantifica oneri pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, coperti con risorse già iscritte nel bilancio regionale nella missione 12, programma 12.05, titolo 1.
La dotazione iniziale del fondo è pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, con copertura a valere sulle medesime risorse di bilancio.
Obsolescenza
La disciplina risulta oggi sostanzialmente superata nel suo orizzonte finanziario iniziale, perché gli oneri di prima applicazione e la dotazione del fondo erano espressamente riferiti al triennio 2019-2021. Tuttavia, il testo non contiene elementi di abrogazione totale o di cessazione generale dell’istituto, che resta formulato come disciplina organizzativa e programmatoria regionale.
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