L.R. Piemonte 18/2019
Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina contributi a favore dei mutuatari in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo per la prima casa, per sopravvenute e temporanee difficoltà economiche del nucleo familiare. I contributi sono assegnati tramite la misura ASLo e bandi regionali annuali; non sono cumulabili con altre agevolazioni statali analoghe. Nessun limite temporale specifico di vigenza è indicato nel testo.
Sostegno regionale ai mutui per la prima casa
Sostegno ai mutui per la prima casa
La legge regionale disciplina un intervento di sostegno ai mutuatari della prima casa in difficoltà nel pagamento delle rate, nell’ambito della Regione e nel rispetto della normativa costituzionale e statutaria richiamata. L’obiettivo è contenere il disagio abitativo e favorire la permanenza nella proprietà dell’abitazione principale, utilizzando risorse già destinate alla misura regionale ASLo.
Finalità dell’intervento
La Regione riconosce e promuove il diritto all’abitazione anche attraverso il recupero e l’utilizzo del patrimonio immobiliare esistente, con l’intento di limitare ulteriore urbanizzazione e cementificazione del territorio regionale. In questo quadro, può concedere contributi ai mutuatari che si trovino in una situazione economica temporaneamente peggiorata e che incidano negativamente sulla capacità di pagare le rate del mutuo.
Ambito di applicazione e canale di accesso
I contributi sono destinati ai mutuatari in possesso dei requisiti soggettivi previsti per le misure di sostegno all’affitto e sono erogati tramite i fondi regionali destinati alla misura denominata Agenzie sociali per la locazione (ASLo). La domanda va presentata agli sportelli ASLo del comune di residenza oppure, per i residenti in comuni privi di sportello, al comune capofila dell’ambito territoriale.
Requisiti soggettivi dei richiedenti
L’accesso al contributo è riservato ai titolari di mutui per la prima casa che soddisfano i requisiti soggettivi richiesti per le misure di sostegno all’affitto. Inoltre, il mutuo deve rientrare in specifiche condizioni:
- il valore iniziale non deve superare i limiti di importo mutuabile previsti per gli alloggi di edilizia agevolata finanziati dalla normativa regionale richiamata;
- la rata deve essere stata interrotta per il periodo massimo consentito dalla disciplina statale richiamata in materia di sospensione delle rate;
- il mutuo non deve essere più coperto dai contratti assicurativi previsti dalla medesima disciplina statale.
Caratteristiche dell’immobile e del mutuo
L’immobile oggetto del mutuo deve avere le caratteristiche tecniche e tipologiche previste per gli interventi di edilizia agevolata e non deve rientrare tra le abitazioni di lusso secondo la normativa statale richiamata. Il contributo massimo concedibile non è fissato direttamente dalla legge, ma è determinato dai bandi regionali di riparto delle risorse ai comuni, in coerenza con i criteri applicati alle misure regionali di sostegno alle famiglie in affitto.
Procedura di domanda e criteri di ammissione
Le modalità di presentazione delle domande e di valutazione dell’ammissibilità sono definite nei bandi regionali annuali di riparto e assegnazione delle risorse ai comuni. La valutazione è affidata a un’apposita commissione comunale, secondo quanto stabilito dai bandi.
Cumulo con altre agevolazioni
I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa statale in materia di solidarietà o garanzia dei mutui per l’acquisto della prima casa.
Copertura finanziaria
La legge prevede espressamente che non derivino maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione avviene mediante le risorse finanziarie già reperite nel bilancio regionale per la misura ASLo.
Attualità della disciplina
Il testo non contiene un termine finale di efficacia; la disciplina risulta quindi strutturalmente applicabile, nei limiti delle risorse disponibili e dei bandi annuali. Tuttavia, il riferimento a sospensioni, coperture assicurative e altre agevolazioni statali richiede che, in concreto, il contributo sia valutato rispetto alla perdurante ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa richiamata.
Testo integrale
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