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Legge

L.R. Piemonte 15/2019

Disposizioni per il consolidamento della rete di assistenza per la salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza

Normativa regionaleL.R. Piemonte 15/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Abruzzo il consolidamento della rete di assistenza per la salute neuropsichica di minori e adolescenti, tramite un sistema informativo unico, una rete informatica regionale, linee guida uniformi e un Osservatorio dedicato. Prevede raccolta e monitoraggio dei dati, composizione e funzioni dell’Osservatorio, nonché una copertura finanziaria fino a 350.000 euro annui per il biennio 2020-2021.

Rete regionale per la salute neuropsichica dell’età evolutiva e dell’adolescenza

Rete regionale per la salute neuropsichica dell’età evolutiva e dell’adolescenza

La legge regionale dell’Abruzzo mira a rafforzare e uniformare sul territorio le modalità di tutela della salute neuropsichica dei minori e degli adolescenti. La disciplina istituisce un sistema integrato di raccolta e monitoraggio dei dati, una rete informatica regionale e un Osservatorio dedicato, con funzioni di analisi, programmazione e supporto alla governance sanitaria.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove un approccio integrato alla prevenzione, diagnosi e cura dei problemi di salute neuropsichica, neurologica, psichiatrica e psicologica delle persone minori. L’obiettivo è rendere omogenee le modalità di assistenza e disporre di dati epidemiologici e assistenziali utili alla programmazione e al controllo.

Raccolta delle informazioni e dati trattati

La Regione acquisisce, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le informazioni provenienti dalle figure professionali che operano nelle strutture sanitarie coinvolte nell’assistenza ai minori. I dati riguardano in particolare:

  • dati anagrafici;
  • professionisti o servizi che hanno inviato il minore e motivo dell’invio;
  • diagnosi o motivo di accesso alle prestazioni del SSR;
  • prestazioni dirette erogate secondo il nomenclatore regionale;
  • prestazioni indirette svolte nel lavoro di rete con scuole, servizi sociali e autorità giudiziaria;
  • attività certificatoria ai sensi della legge n. 104/1992;
  • diagnosi dei DSA;
  • certificazione delle esigenze educative speciali;
  • informazioni sui procedimenti di adozione nazionale e internazionale.

Le informazioni sono fornite da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, terapisti della riabilitazione, fisioterapisti, educatori e altre figure professionali operanti nell’ambito della legge.

Rete informatica regionale unica

Le informazioni sono organizzate e gestite in una rete informatica regionale unica, configurata come sistema informativo multidisciplinare interoperabile con l’ecosistema regionale di sanità digitale. L’alimentazione della rete costituisce debito informativo per le strutture sanitarie competenti.

I dati sono trattati con strumenti elettronici e reti telematiche per finalità di cura, amministrative, di ricerca e di governo dei processi. Hanno accesso alla rete tutti gli operatori che erogano prestazioni in favore di minori con problemi di salute neuropsichica nel servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e a seguito di valutazione comparativa delle soluzioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale, deve disciplinare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità di realizzazione e gestione della rete e pianificare le attività formative e di aggiornamento per gli operatori.

Osservatorio regionale

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Regione istituisce presso l’assessorato alla sanità l’Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichica e psicologica dell’età evolutiva e dell’adolescenza. L’Osservatorio opera come sistema unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza, per consentire un monitoraggio organico e strutturato.

Le sue funzioni comprendono:

  • monitoraggio e analisi dei dati inseriti nella rete informatica;
  • analisi epidemiologica dei disturbi neuropsichici e della domanda di assistenza;
  • informazione sul complesso dei servizi e delle prestazioni disponibili;
  • valutazione degli esiti del monitoraggio per la programmazione regionale e locale;
  • valutazione dello sviluppo dei percorsi assistenziali;
  • elaborazione di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori.

Le informazioni relative ai percorsi di cura dei pazienti cronici minorenni devono essere trasmesse ai servizi competenti dell’età adulta.

Composizione, durata e funzionamento dell’Osservatorio

L’Osservatorio è composto da rappresentanti istituzionali e professionali del settore sanitario e socio-sanitario, tra cui l’assessore regionale alla sanità, esperti epidemiologici, dirigenti regionali competenti, professionisti delle aziende sanitarie, un pediatra di libera scelta e un rappresentante delle associazioni di familiari.

I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. L’Osservatorio approva il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta, previa comunicazione alla Giunta, ed è convocato dall’assessore competente o su richiesta di un terzo dei membri. La segreteria è assicurata dal personale dell’assessorato alla sanità.

Programmazione, relazione annuale e linee guida

L’Osservatorio presenta al Consiglio regionale, entro il primo trimestre di ogni anno, la programmazione delle attività per l’anno successivo e una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge linee guida per garantire livelli uniformi di intervento su tutto il territorio regionale. Le linee guida disciplinano soprattutto le modalità di acquisizione e monitoraggio dei flussi informativi, l’organizzazione e gestione dei dati nella rete informatica, la formazione degli operatori e la messa a disposizione dei risultati per la ricerca scientifica e la programmazione sanitaria.

Utilizzo dei risultati

I risultati dell’analisi del materiale informativo sono messi a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione sanitaria di settore, così da supportare le politiche regionali e l’organizzazione dei servizi.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati fino a un massimo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La copertura è assicurata con risorse già allocate nel bilancio regionale 2019-2021, missione 13, programma 13.01, titolo 1, relativo al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Testo integrale

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