Ordinanza n. 6170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza n. 2689/2026, limitatamente al contrasto tra motivazione e dispositivo sulla domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., deducendo il contrasto tra la motivazione dell’ordinanza n. 2689/2026, che evidenziava l’accoglimento della domanda cautelare, e il dispositivo, che disponeva invece il rigetto della medesima domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che il contrasto tra motivazione e dispositivo fosse immediatamente rilevabile e inequivoco e che la motivazione esprimesse chiaramente la volontà decisoria di accogliere la domanda cautelare. Ha quindi qualificato come errore materiale la formulazione del dispositivo dell’ordinanza n. 2689/2026, sostituendo la parola “respinge” con la parola “accoglie”. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e disposto l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
La procedura di correzione di errore materiale è applicabile anche nell’ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della decisione, quando il contrasto sia inequivoco e rilevabile ictu oculi.
Consente la correzione del provvedimento quando il dispositivo diverga manifestamente dalla volontà decisoria chiaramente espressa nella motivazione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l’effettuazione delle annotazioni di segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell’errore materiale è applicabile anche quando sussista un contrasto tra motivazione e dispositivo, purché la volontà decisoria effettiva risulti dalla motivazione in termini chiari, univoci e immediatamente rilevabili, senza necessità di una nuova valutazione del merito.
- Quando la motivazione di un’ordinanza cautelare esprime inequivocabilmente l’accoglimento della domanda, la successiva indicazione nel dispositivo del suo rigetto può essere corretta come errore materiale mediante la sostituzione della formula dispositiva difforme.
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