Cassazione Penale, Sentenza n. 12970/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rapina aggravata (entrambi) e per contraffazione di targa (Celesia). Le censure principali riguardavano: insufficienza e travisamento delle prove (presunta disponibilità della Skoda Octavia, collegamenti con il noleggio, permanenza nel Nord Italia, valutazione dei tabulati telefonici), mancata prova della contraffazione della targa, travisamento della ricostruzione del tragitto sulla base di presunti tracciati GPS non acquisiti, incertezza sulla data/ora di una fotografia trovata nel cellulare della Messina, e contestazione dell'entità della pena applicata (uso dei precedenti e aumento per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: sono stati ritenuti motivi reiterativi e, in larga parte, censure di merito non ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio relativo alla cd. "doppia conforme", precisando che il vizio di travisamento della prova è deducibile in Cassazione solo se il dato probatorio contestato è stato utilizzato per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logicamente adeguata e le contestazioni difensive configurano una diversa valutazione del merito, non sindacabile in Cassazione. Perciò i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in tema di carenza probatoria; nella sentenza utilizzato come riferimento alle contestazioni sulla valutazione delle prove, senza che la Cassazione ne abbia ritenuto sussistere vizio di legge rilevante.
art. 530 cod. proc. pen.
Invocato per chiedere l'accertamento dell'insussistenza del reato o dell'insufficienza delle prove; la Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della valutazione probatoria e non integrano i vizi di motivazione ammissibili in Cassazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in connessione con la partecipazione ai reati e la responsabilità comune; la Corte territoriale ha valutato unitariamente il quadro indiziario per ricostruire la partecipazione degli imputati.
art. 628, comma terzo, cod. pen.
Norma relativa alle circostanze aggravanti della rapina; citata dai ricorrenti nella contestazione della qualificazione e della quantificazione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto irrilevanti le doglianze di merito.
art. 477 e art. 482 cod. pen.
Richiamati in relazione al reato di contraffazione della targa: i ricorrenti lamentavano mancanza di prova; la Corte d'appello aveva valutato indizi integrati, e la Cassazione ha ritenuto la censura di merito inammissibile.
art. 61, n.2 cod. pen.
Citato in relazione all'aggravamento o attenuazione della responsabilità personale (circostanze); usato in sede di calcolo della pena, la Corte ha ritenuto giustificato il trattamento sanzionatorio determinato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Applicato per delimitare il sindacato di Cassazione sul travisamento della prova nella cosiddetta doppia conforme: il vizio è deducibile solo se la motivazione di secondo grado ha introdotto come oggetto di valutazione un dato probatorio non presente in primo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (conferma in appello della sentenza di primo grado) la Corte di Cassazione ha poteri di sindacato molto limitati: le censure che attaccano la valutazione della prova sono per lo più inammissibili, salvo manifeste illogicità, contraddittorietà o l'uso in motivazione di secondo grado di dati probatori assenti nel fascicolo di primo grado.
- Le doglianze che propongono una diversa valutazione della persuasività o del peso degli indizi configurano questioni di merito non ricomprese nell'esame di legittimità e quindi difficilmente superano il filtro di ammissibilità.
- Se si sostiene che la Corte d'appello ha utilizzato per la prima volta un elemento probatorio (es. tracciati GPS, annotazioni investigative), il ricorrente in Cassazione deve specificamente dedurre che tale elemento è stato introdotto nella motivazione di secondo grado e non era presente in primo grado, per rendere ammissibile il vizio di travisamento.
- Le contestazioni formali circa l'assenza nel fascicolo di documenti devono essere sollevate tempestivamente in sede di appello; sollevare per la prima volta tali rilievi in Cassazione comporta quasi sempre inammissibilità.
- Le doglianze sull'entità della pena richiedono argomentazioni precise e non generiche: la Corte di merito deve aver motivato lo scostamento dal minimo edittale in modo congruo affinché la Cassazione possa sindacarne la legittimità.
- In presenza di ricorsi dichiarati inammissibili la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie; valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporre ricorso in Cassazione è strategicamente importante.
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