Sentenza n. 8518/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso sull'istanza volta all'attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il relativo procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'Amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, esercitata dal ricorrente per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale situazione ricorre quando, durante il giudizio sul silenzio, l'Amministrazione attiva il procedimento richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione del procedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga all'amministrazione di provvedere, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto costituisce, nel caso esaminato, attivazione del procedimento sufficiente a escludere la permanenza dell'interesse all'azione avverso il silenzio, senza che sia necessaria la preventiva conclusione del procedimento con un provvedimento favorevole.
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