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Sentenza

Sentenza n. 14696/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale Rep. n. QI/2925/2024 del 08.11.24, Prot. n. QI/219881/2024 dell’8.11.24, notificata il 21.08.25, nonché di tutti gli altri atti precedenti, contemporanei e conseguenti.

Giustizia amministrativa202512549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione ex novo di un’unità abitativa in area sottoposta a vincoli paesaggistici, di parco e di esondazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, comproprietario dell’immobile insieme alla richiedente del condono, ha impugnato il diniego con cui Roma Capitale ha respinto la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e della l.r. Lazio n. 12/2004. Sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che i vincoli gravanti sull’area non fossero di per sé ostativi alla sanatoria e che il diniego fosse illegittimo perché adottato senza acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli. È stato inoltre evidenziato che Roma Capitale, nel 2009, aveva richiesto ulteriore documentazione, che il ricorrente assume essere stata depositata, e che tale richiesta sarebbe stata incompatibile con la successiva affermazione dell’esistenza di elementi impeditivi alla sanatoria. L’area risultava gravata da vincolo paesaggistico, vincolo di parco, vincolo relativo a esondazione e sommergibilità e vincolo di fascia A. L’intervento consisteva nella realizzazione ex novo di un’unità abitativa di circa 70-77 mq di superficie utile residenziale, qualificata dal giudice come abuso edilizio maggiore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non contestati né il tipo di abuso, consistente nella realizzazione ex novo di un’unità immobiliare, né l’esistenza dei vincoli sull’area. L’intervento è stato qualificato come abuso maggiore, riconducibile ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Secondo il principio richiamato dal Collegio, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è consentito soltanto per gli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e comunque previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela; gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 non sono invece suscettibili di sanatoria, anche in presenza di vincolo di inedificabilità relativa e di conformità urbanistica dell’intervento. Poiché il diniego era doveroso e vincolato, l’eventuale acquisizione di un parere favorevole dell’autorità di tutela non avrebbe potuto superare la preclusione normativa. Il parere è stato quindi ritenuto inutile e la sua mancata acquisizione non ha determinato l’illegittimità dell’atto. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    "con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (...) mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato"

    Il condono in area sottoposta a vincolo paesaggistico è limitato agli interventi di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 non sono sanabili.

  • l. n. 326/2003

    Ha convertito il d.l. n. 269/2003, recante la disciplina del condono edilizio applicata alla domanda esaminata.

  • l.r. Lazio n. 12/2004

    È richiamata quale ulteriore disciplina regionale applicabile alla domanda di condono edilizio.

Massime di principio

  • Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza individuati dai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto; le opere abusive riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 costituiscono abusi maggiori e non sono suscettibili di sanatoria.
  • Quando l’abuso maggiore è stato realizzato in un’area sottoposta a vincoli, il diniego di condono è atto doveroso e vincolato, anche se il vincolo è di inedificabilità relativa o l’intervento risulta conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti di pianificazione.
  • La mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non rende illegittimo il diniego di condono relativo a un abuso maggiore non sanabile, poiché un eventuale parere favorevole non potrebbe comunque superare la preclusione normativa alla sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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