Sentenza n. 1082/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) del provvedimento del 26.10.2022, che ha comunicato l'esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale, di cui 26 riservati ai dipendenti dell'Ente; b) dei verbali della Commissione Esaminatrice, non conosciuti perché mai comunicati al ricorrente; c) del provvedimento di data e numero che si ignorano, con il quale la Commissione Esaminatrice ha predeterminato i criteri di valutazione delle prove; d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente nel corso del giudizio. La definizione in rito ha impedito l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione e gli atti della commissione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: provvedimento del 26 ottobre 2022 di esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti nella qualifica dirigenziale, nonché verbali e criteri di valutazione della commissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento regionale che gli aveva comunicato l'esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 52 posti nella qualifica dirigenziale, oltre ai verbali della commissione esaminatrice, non conosciuti, al provvedimento di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e agli ulteriori atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, con memoria del 20 novembre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando viene meno l'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando ravvisi giusti motivi.
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