Sentenza n. 6916/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma con ordinanza R.G. 2265/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma che aveva dichiarato i ricorrenti cittadini italiani e ordinato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza all'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Roma ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., con la quale era stata accolta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ed era stato ordinato al Ministero dell'Interno, per il tramite dell'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. L'ordinanza era passata in giudicato. Dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, il Comune di Squillace ha eseguito gli adempimenti dovuti, dapprima comunicando che i certificati erano in corso di trascrizione e successivamente trascrivendoli regolarmente. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, prendendo atto dell'intervenuta integrale esecuzione degli adempimenti ordinati, consistenti nella regolare trascrizione dei certificati dei ricorrenti. Le spese di giudizio sono state compensate, in applicazione della giurisprudenza della Sezione. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della declaratoria conseguente alla sopravvenuta esecuzione dell'obbligo dedotto in giudizio.
art. 702-ter c.p.c.
Individua il rito nel quale il Tribunale ordinario di Roma aveva adottato l'ordinanza recante il riconoscimento della cittadinanza italiana e l'ordine di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale posto a fondamento della domanda, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'intervenuta esecuzione dell'ordine giudiziale deve essere valutata con riferimento agli adempimenti concretamente imposti dal titolo esecutivo; nel caso di un ordine di riconoscimento della cittadinanza, l'integrale trascrizione dei certificati e l'esecuzione delle correlate annotazioni costituiscono adempimento dell'obbligo posto a carico dell'amministrazione.
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