Ordinanza n. 91/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del DASPO del Questore della Provincia di Firenze Prot. Uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 e successive modifiche di accedere “agli stadi ove si disputano gli incontri della squadra dello Spezia Calcio e tutti gli incontri di serie A, B, C, CND, Eccellenza, Promozione, (…)”, per la durata di anni due, dalla data di notifica del provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che l'esigenza cautelare rappresentata potesse essere adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso né disporre espressamente la sospensione dell'efficacia del DASPO. Ha quindi fissato l'udienza pubblica di merito per l'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: DASPO del Questore della Provincia di Firenze, della durata di due anni, con divieto di accesso agli stadi ove si disputano gli incontri della squadra dello Spezia Calcio e agli incontri di varie categorie calcistiche
Esito
La controversia
La persona fisica destinataria del DASPO ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui il Questore di Firenze le ha vietato, per due anni dalla notificazione, di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri dello Spezia Calcio e tutti gli incontri di serie A, B, C, CND, Eccellenza e Promozione, ai sensi dell'art. 6 della l. 401/1989 e successive modifiche. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti contro il DASPO.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
divieto di accedere agli stadi e agli incontri sportivi
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore ai sensi di tale disposizione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
l’esigenza cautelare rappresentata da parte ricorrente può essere adeguatamente tutelata con la fissazione dell’udienza di merito
Il giudice può definire la tutela cautelare fissando con priorità l'udienza di merito, senza decidere sulla domanda cautelare mediante sospensione o rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'esigenza cautelare può essere adeguatamente soddisfatta dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può ricorrere all'art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando la valutazione sostanziale della controversia alla fase di merito senza concedere né negare espressamente la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare e non implica, di per sé, una valutazione positiva o negativa del fumus boni iuris e del periculum in mora.
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