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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 3117 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Procedimento tributario - impugnazione atto fiscale - contestazione dei presupposti di fatto e di diritto.- questioni già definite in fasi precedenti del giudizio -preclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. La questione centrale riguardava i limiti dell'impugnazione nel processo tributario: il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado tutti i vizi dell'atto e le contestazioni relative alla pretesa fiscale. Non è invece possibile rimettere in discussione fasi procedimentali precedenti già definite, né introdurre nuovi motivi salvo i casi eccezionali previsti per i motivi aggiunti.

La decisione

Il principio affermato è che l'oggetto del giudizio tributario resta circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria dell'atto impugnato e ai motivi dedotti tempestivamente. Il giudice deve esaminare esclusivamente i vizi di invalidità indicati nel ricorso introduttivo. L'ambito della controversia può essere ampliato tramite motivi aggiunti solo ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, quando emergano documenti non conosciuti dalle altre parti o depositati a seguito di un ordine della commissione. Le contestazioni tardive o riferite a fasi ormai definite sono precluse.

Norme richiamate

  • Art. 24 del D.lgs. n. 546/1992

    I motivi aggiunti sono ammessi esclusivamente nel caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.

    La norma consente di integrare i motivi del ricorso solo in presenza di documenti nuovi e non conosciuti, evitando che il contribuente introduca tardivamente contestazioni che avrebbe dovuto formulare nel ricorso originario.

  • Cassazione, sentenza n. 7863 del 2015

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui il giudizio tributario è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo.

  • Cassazione, sentenza n. 13831 del 2014

    Richiamata per affermare che il giudice tributario deve limitarsi ai vizi dell'atto tempestivamente dedotti e non può esaminare contestazioni relative a fasi precedenti già definite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente deve indicare subito, nel ricorso di primo grado, tutte le contestazioni di fatto e di diritto contro l'atto fiscale.
  • Le questioni relative a fasi procedimentali precedenti, già definite o non tempestivamente contestate, non possono normalmente essere introdotte in un momento successivo.
  • Il giudice tributario non può pronunciarsi su vizi non dedotti nel ricorso introduttivo, salvo l'integrazione mediante motivi aggiunti nei limitati casi previsti dall'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
  • La scoperta successiva di documenti rilevanti può consentire motivi aggiunti, ma non costituisce una generale possibilità di modificare o ampliare liberamente il ricorso.
  • Per evitare preclusioni è necessario esaminare l'atto impugnato e l'intero iter procedimentale, formulando tempestivamente e specificamente ogni motivo di illegittimità.

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