Cassazione Civile, Ordinanza n. 25392/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente marittimo)
La controversia
La controversia nasce da un trasporto merci via mare: una società di logistica aveva agito contro l'agente marittimo del vettore e contro un'impresa che aveva eseguito operazioni di stivaggio/rizzaggio, chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato dall'agente per il preteso danneggiamento di un container e il risarcimento dei danni subiti durante lo stivaggio/rizzaggio e/o durante il trasporto. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto la propria giurisdizione sull'intera causa; in appello, invece, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente al rapporto tra la società attrice e l'agente marittimo, in ragione di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nella polizza di carico a favore dell'Alta Corte di Londra. La ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione dell'art. 25 Reg. UE 1215/2012 per invalidità della clausola di proroga, perché la polizza non era sottoscritta né dal caricatore né dal vettore e non sarebbe provato alcun uso internazionale rilevante; 2) errata applicazione dell'art. 5 c.p.c. e dell'art. 25, par. 5, Reg. UE 1215/2012, sostenendo che la produzione in giudizio della polizza non possa perfezionare retroattivamente il contratto né dimostrare il consenso alla deroga; 3) violazione degli artt. 102, 8, 25 e 31 Reg. UE 1215/2012, per mancata considerazione della necessità di trattazione unitaria e dell'asserito litisconsorzio necessario tra i convenuti; 4) violazione degli artt. 4 e 11 l. 218/1995 e dell'art. 26 Reg. UE 1215/2012, censurando l'uso delle regole nazionali sulla giurisdizione e sostenendo che l'eccezione dovesse investire tutti i possibili criteri di collegamento; 5) violazione degli artt. 1341, 1342, 1375 c.c. e 25 Reg. UE 1215/2012 per la supposta nullità della clausola asimmetrica di proroga della giurisdizione; 6) violazione dell'art. 3 d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014 e dell'art. 26 Reg. UE 1215/2012, assumendo che l'invito alla negoziazione assistita integrasse accettazione della giurisdizione italiana; 7) violazione dell'art. 102 c.p.c. e vizi motivazionali, contestando la distinzione operata dalla Corte d'appello tra i diversi rapporti processuali e la negata necessità di contraddittorio diretto tra tutti i convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, terzo, quarto, quinto e settimo motivi perché miravano, in sostanza, a una nuova valutazione di fatto o non rispettavano i limiti del sindacato di legittimità; ha ritenuto non fondato il sesto motivo. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei rapporti con l'agente marittimo, valorizzando la clausola di proroga a favore del giudice straniero e la giurisprudenza secondo cui, nei trasporti internazionali, la clausola di scelta del foro prevale sulle regole di connessione e può essere validamente pattuita anche in polizze di carico predisposte dal vettore. Ha inoltre escluso che l'invito alla negoziazione assistita valga come accettazione tacita della giurisdizione italiana. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; non è stata disposta pronuncia sulle spese nei confronti dell'intimata che non si è difesa in cassazione.
Norme richiamate
art. 25 Reg. UE 1215/2012
La clausola di scelta del foro è valida se conclusa per iscritto, o provata per iscritto, oppure inserita in forme ammesse dalle pratiche tra le parti o da usi del commercio internazionale; la sua efficacia prevale sulle regole generali e speciali di giurisdizione, ma va interpretata restrittivamente.
art. 4 Reg. UE 1215/2012
Il foro generale del convenuto è recessivo rispetto alla clausola di scelta del foro validamente pattuita.
art. 8 Reg. UE 1215/2012
La regola di connessione tra più convenuti non prevale sulla clausola convenzionale di proroga della giurisdizione quando questa sia validamente stipulata.
art. 26 Reg. UE 1215/2012
La comparizione del convenuto può radicare la giurisdizione salvo che avvenga per eccepire l'incompetenza o che operi una competenza esclusiva; la ricorrente ne ha prospettato un'applicazione più ampia, non accolta dalla Corte.
art. 31 Reg. UE 1215/2012
Non è stata riconosciuta una regola di prevalenza utile a sovvertire il rapporto tra foro convenzionale e foro di connessione.
art. 102 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di litisconsorzio necessario; la censura è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente diretta a ottenere una diversa valutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente esplicitata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 5 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di momento determinante della giurisdizione; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo.
art. 1341 c.c.
Invocato contro la validità della clausola asimmetrica di proroga della giurisdizione; la censura è stata respinta in quanto non idonea a scalfire l'interpretazione data dai giudici di merito.
art. 1342 c.c.
Invocato dalla ricorrente contro la clausola predisposta unilateralmente; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 1375 c.c.
Invocato per sostenere la contrarietà a buona fede della clausola asimmetrica; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 4 l. 218/1995
Richiamato dalla Corte d'appello in tema di giurisdizione sullo straniero, ma la Cassazione ha affermato che, nella specie, rilevava la disciplina eurounitaria e la clausola di proroga del foro.
art. 11 l. 218/1995
Richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità di eccezione del difetto di giurisdizione; la censura è stata ritenuta inammissibile/non decisiva.
art. 3 d.l. 132/2014
La negoziazione assistita è stata qualificata come strumento volto a evitare il processo; l'invito a negoziare non equivale ad accettazione della giurisdizione italiana.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 374 c.p.c.
Richiamato per la corretta assegnazione della causa alla sezione semplice, in quanto la questione di giurisdizione era già stata affrontata in giurisprudenza dalle Sezioni Unite.
art. 360 c.p.c.
Il sindacato per cassazione sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentita la censura di insufficienza della motivazione né la mera contestazione della valutazione delle prove.
art. 279 c.p.c.
I provvedimenti con statuizione decisoria su giurisdizione o competenza hanno natura di sentenza anche se non definiscono il giudizio.
Massime di principio
- In materia di giurisdizione nelle controversie internazionali, una clausola di scelta del foro validamente pattuita prevale sul foro generale del convenuto e sulle regole speciali di connessione tra più convenuti.
- Le clausole attributive di giurisdizione devono essere interpretate restrittivamente, ma la loro validità può essere desunta anche da forme scritte equipollenti e dagli usi del commercio internazionale, se provati secondo i requisiti richiesti dal regolamento europeo.
- La produzione in giudizio di una scrittura privata può costituire equipollente della sottoscrizione mancante nei rapporti tra le parti che abbiano già manifestato consenso, ma ciò non consente di eludere i requisiti sostanziali di validità della clausola di proroga della giurisdizione.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di vizi motivazionali è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito riesaminare il merito o la sufficienza della motivazione.
- L'invito alla negoziazione assistita non equivale, di per sé, ad accettazione tacita della giurisdizione italiana quando le parti siano vincolate da una valida clausola di deroga a favore di un giudice straniero.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
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