Sentenza n. 6613/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi in data 18.02.2025 ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 206/2007 sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo professionale conseguito all'estero, Domanda n. 41704 inoltrata il 21/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo professionale conseguito all'estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per accertare l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto all'obbligo di provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo professionale conseguito all'estero, presentata il 21 ottobre 2024. Il silenzio era stato individuato come formatosi il 18 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo che l'amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, prendendo atto che, dopo la proposizione del giudizio, l'amministrazione aveva adottato il provvedimento relativo all'istanza di riconoscimento del titolo. Il giudice non ha quindi pronunciato sull'effettiva sussistenza del silenzio-inadempimento né sul merito della domanda di riconoscimento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della risoluzione preliminare della vicenda.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 206/2007
La disposizione è richiamata quale base normativa del termine decorso e del silenzio-inadempimento dedotto con riferimento all'istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto non comporta, di per sé, una decisione giudiziale sul merito dell'istanza né sull'originaria sussistenza del silenzio-inadempimento, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
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