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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29546/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il decreto di restituzione di uno o più manoscritti (missive) alla Diocesi. Denunciavano violazione e vizio di motivazione (art. 125 c.p.p., art. 263 c.p.p. commi 1,3 e 5; art. 606 c.p.p. comma 1 lett. a)-d): l'ordinanza sarebbe succintamente e contraddittoriamente motivata, non chiarendo se il bene appartenga allo Stato o a privati, né come applicare il precedente di legittimità citato; non sarebbe giustificata la restituzione alla Diocesi, non risultando l'inventariazione/catalogazione richiesta dall'intesa CEI-Ministero per i beni religiosi, né la prova della illegittima detenzione da parte di Alma Stella Maron, né il requisito di rarità/pregio, e mancerebbe la prova della proprietà privata o di acquisto legittimo. Con diverso motivo lamentavano la violazione del diritto dei ricorrenti a sostenere davanti al giudice civile la legittima acquisizione e possesso delle missive.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Preliminarmente ha osservato l'ambiguità dell'oggetto (uno o due documenti) e rilevato l'inammissibilità del ricorso di Fioretto per mancanza di interesse personale (la proprietaria sarebbe la madre, Alma Stella Maron, che ha procura). Nel merito ha ritenuto che il Gip avesse adeguatamente motivato: la Diocesi ha prodotto relazione e scheda archivistica della Soprintendenza che documentano l'appartenenza del/i bene/i all'archivio dell'ente ecclesiastico e l'inquadramento come bene culturale (art. 10 D.lgs. 42/2004), mentre i ricorrenti non hanno fornito prova della legittima provenienza o di ipotesi eccezionali di proprietà privata (es. acquisti anteriori al 1909, assegnazioni in premio, cessioni dallo Stato). Le censure relative all'intesa CEI-Ministero sono state ritenute generiche e non pertinenti in quanto l'intesa non sostituisce la disciplina italiana dei beni culturali. Non essendo prospettata una seria controversia sulla proprietà, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non essendo ravvisata colpa nella loro determinazione, sono comunque tenuti al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamata sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 263 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla restituzione di cose sequestrate; il comma 5 (richiamato) consente la restituzione nell'interesse di terzi quando non sussistano ragioni che ne impediscano la restituzione. La Corte ha ritenuto che il Gip abbia valutato correttamente l'assenza di seria controversia sulla proprietà e quindi non abbia violato tale disposizione.

  • art. 125 c.p.p. comma 3

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Gip adeguata e sufficiente a motivare la decisione di restituzione.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. a) b) c) d)

    Richiamato in punto di vizi denunciati in cassazione (errori di diritto e in fatto). La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o non fondate rispetto alla motivazione del Gip, anche perché molte deduzioni erano di fatto prospettazioni in fatto non ammissibili in cassazione.

  • D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) art. 10 comma 1

    La Soprintendenza e la documentazione archivistica hanno inquadrato i beni come appartenenti all'archivio ecclesiastico e rientranti tra i beni culturali meritevoli di protezione ex art.10, supportando la restituzione alla Diocesi.

  • D.lgs. 42/2004 art. 10 comma 2 e comma 4 lett. c)

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla qualificazione dei documenti come beni di archivio o catalogati; la Corte ha ritenuto che la mancanza di inventariazione/catalogazione non fosse decisiva alla luce della documentazione della Soprintendenza che comprovava l'appartenenza archivistica e l'interesse culturale.

  • Legge n. 364/1909

    Citata in relazione alle ipotesi eccezionali che possono giustificare la proprietà privata di reperti/beni culturali anteriori all'entrata in vigore della legge; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno dimostrato di trovarsi in tali ipotesi.

  • Intesa 26.1.2005 tra CEI e Ministero (art. 2 comma 2)

    "al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1"

    L'intesa è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere che i beni ecclesiastici richiedono regole specifiche; la Corte ha ritenuto il richiamo generico e non sostitutivo della normativa italiana, precisando che l'intesa ha natura di principio di armonizzazione ma non modifica la disciplina di individuazione dei beni culturali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali ai ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.

  • Sentenza Corte Cost. n.186/2000 (richiamo giurisprudenziale)

    Richiamata in relazione alla determinazione del versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte, non ritenendo che i ricorsi fossero stati proposti "con colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità, ha comunque imposto un pagamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per contestare un decreto di restituzione di beni culturali è necessario fornire prove concrete e documentali della legittima provenienza e della titolarità privata; mere affermazioni generiche non sono sufficienti in cassazione.
  • La qualificazione del bene come "bene culturale" può essere adeguatamente supportata da relazioni e schede della Soprintendenza e da documentazione archivistica; tali elementi possono giustificare la restituzione all'ente proprietario (es. Diocesi).
  • In cassazione le censure di fatto non ammesse (nuove allegazioni o ricostruzioni fattuali) sono improduttive; il ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizio motivazionale specifico.
  • La mancanza di inventariazione o catalogazione prevista per alcuni beni religiosi non esclude automaticamente la ricostruzione archivistica dell'appartenenza: l'intesa CEI-Ministero non sostituisce la disciplina statale e non esime dal fornire prove rilevanti.
  • Lo standing/ interesse ad impugnare è necessario: l'indagato privo di un interesse diretto alla restituzione può essere dichiarato inammissibile; la legittimazione attiva deve risultare chiara.
  • Se il ricorso in cassazione è manifestamente inammissibile o infondato, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a un versamento alla Cassa delle Ammende, anche in via equitativa.

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