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Sentenza

Sentenza n. 1614/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito, verbali della commissione e riesame della procedura di selezione per l’ammissione a una borsa di dottorato AFAM

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato concorsuale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, classificatosi secondo con 62/100 punti, ha impugnato la graduatoria che aveva collocato al primo posto il controinteressato, dipendente pubblico, con 65/100 punti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, punto 2, lett. f), e 4, punto 2, del bando, nonché il difetto di istruttoria, sostenendo che il vincitore non aveva allegato alla domanda il documento firmato dal datore di lavoro attestante la disponibilità a concedergli l’aspettativa non retribuita per l’intera durata triennale del dottorato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6, punto 2, del bando, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e disparità di trattamento. Ha contestato la congruenza dei titoli e del percorso formativo del vincitore, laureato in violoncello, rispetto alle tematiche del dottorato, nonché l’attribuzione del punteggio massimo al progetto di ricerca e alla produzione artistica e il maggior punteggio ottenuto nelle prove di ammissione. L’Amministrazione ha sostenuto che la dichiarazione preventiva non fosse necessaria, trattandosi di un adempimento preparatorio relativo a un’aspettativa spettante per legge, e che fosse comunque possibile il soccorso istruttorio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata. Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la prima censura. Il bando imponeva ai candidati dipendenti pubblici, a pena di esclusione, di allegare alla domanda un documento del datore di lavoro attestante la disponibilità a concedere l’aspettativa non retribuita per tutta la durata del corso; la mancanza della documentazione richiesta impediva la prosecuzione dell’iter concorsuale. L’Amministrazione non ha contestato che il vincitore non avesse prodotto una dichiarazione riferibile alla selezione: il documento depositato, privo di data, riscontrava infatti una richiesta del 6 settembre 2024, anteriore al bando del 31 ottobre 2025, e non poteva essere riferito alla procedura in esame. Il Collegio ha escluso che la clausola potesse essere disapplicata o ridimensionata in nome del favor partecipationis, della buona fede o della ragionevolezza, poiché la disponibilità del datore di lavoro resta condizionata alle esigenze dell’amministrazione di appartenenza e serve a garantire, già a monte, la possibilità di frequentare e completare il corso. Il TAR ha inoltre affermato che il soccorso istruttorio, pur astrattamente applicabile nelle procedure concorsuali, non può essere utilizzato per introdurre o modificare un requisito di partecipazione né per sanare un’omissione sostanziale dopo la scadenza del termine, in violazione della par condicio. L’esclusione del vincitore rendeva assorbite le contestazioni relative alla valutazione dei titoli, del progetto e delle prove. La graduatoria e gli atti impugnati sono stati annullati; il Conservatorio è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 3, punto 2, lett. f), del bando di concorso

    Ai soli candidati dipendenti pubblici si richiede anche un documento firmato dal datore di lavoro che ne attesti la disponibilità a concedere l’aspettativa non retribuita al candidato, qualora questo vincesse una posizione, per tutto il periodo di frequenza del Corso di Dottorato

    La prescrizione impone, quale condizione per la prosecuzione dell’iter concorsuale, la produzione già con la domanda di un’attestazione riferibile alla specifica selezione.

  • art. 4, punto 2, del bando di concorso

    Sarà escluso dalla partecipazione al concorso di ammissione il candidato che: ... presenti la domanda non corredata di quanto indicato all’art. 3.2

    La mancata allegazione del documento richiesto dall’art. 3.2 comporta l’esclusione dalla procedura.

  • art. 6, punto 2, del bando di concorso

    La norma prevedeva la valutazione di curricula, titoli, tesi e progetto in rapporto alla congruenza con le tematiche del dottorato; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato con riferimento ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, senza autonoma decisione nel merito poiché le relative censure valutative sono state assorbite.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione al difetto di motivazione, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 11, comma 5, d.m. 470/2024

    I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare

    Il diritto all’aspettativa o al congedo è comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’amministrazione; tale riserva giustifica la richiesta preventiva della disponibilità del datore di lavoro.

  • art. 2 l. 13 agosto 1984, n. 476

    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso

    La collocazione in aspettativa o congedo non opera in modo assolutamente automatico, essendo condizionata alle esigenze dell’amministrazione di appartenenza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura concorsuale impone ai dipendenti pubblici di allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro sulla disponibilità a concedere l’aspettativa per la durata del corso, qualificando espressamente tale documento come necessario a pena di esclusione, la mancata produzione comporta l’esclusione del candidato.
  • La dichiarazione preventiva del datore di lavoro non è un adempimento meramente formale se l’aspettativa o il congedo per la frequenza del dottorato resta subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza; essa serve a garantire, già nella fase concorsuale, la concreta possibilità di frequenza e completamento del corso.
  • Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali non può essere utilizzato per introdurre dopo la scadenza del termine un requisito di partecipazione mancante o per sanare un’omissione sostanziale, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i candidati.
  • Il favor participationis e i principi di buona fede e ragionevolezza non consentono di disattendere una clausola escludente chiara della lex specialis, quando la prescrizione sia funzionale a un requisito sostanziale della procedura.
  • L’accertata illegittima ammissione del candidato risultato vincitore, ove idonea a determinarne l’esclusione, è assorbente rispetto alle ulteriori censure dirette contro la valutazione dei titoli, del progetto e delle prove.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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