Sentenza n. 425/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia di contenuto interdittivo e prospettata annotazione nel Casellario ANAC
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e autorità di vigilanza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Trapani, nonché il provvedimento di annotazione nel Casellario ANAC, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 1-septies del d.l. 629/1982, eccesso di potere nelle figure dello sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti e illogicità manifesta, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, degli artt. 41 e 97 Cost., difetto di motivazione e carenza di istruttoria. La ricorrente contestava, in particolare, la rilevanza dei legami familiari valorizzati dalla Prefettura e l’omessa adozione della prevenzione collaborativa quale misura meno invasiva rispetto all’interdittiva. Nel corso del giudizio il TAR disponeva incombenti istruttori, cui l’amministrazione adempiva mediante deposito documentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la valorizzazione dei legami parentali ai fini della prognosi di infiltrazione mafiosa quando essi siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare, anche di fatto, dell’impresa, ovvero da concreti elementi di possibile influenza mafiosa. Nel caso concreto, il quadro istruttorio evidenziava che la titolare della società ricorrente era titolare anche di altre imprese destinatarie di interdittive, era coniuge di un soggetto ritenuto elemento di spicco di una consorteria mafiosa e rinviato a giudizio per associazione mafiosa, e che sussistevano ulteriori elementi di collegamento societario e familiare, tra cui coincidenza delle sedi, rapporti di amministrazione e impiego e risultanze investigative relative a cointeressenze economiche. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti e non illogicamente apprezzati dalla Prefettura. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che la prevenzione collaborativa costituisce una misura alternativa all’interdittiva pura, graduata in rapporto all’intensità del pericolo, ma che il Prefetto non è obbligato ad applicarla. Il sindacato giurisdizionale sulla scelta prefettizia resta circoscritto alla verifica della logicità della valutazione circa la non occasionalità del fenomeno agevolativo, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’autorità competente. Poiché la Prefettura aveva esaminato la praticabilità della misura meno invasiva e l’aveva esclusa sulla base di elementi ritenuti coerenti e non illogici, anche tale censura è stata respinta. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa del potere prefettizio di adozione dell’informazione antimafia interdittiva e della relativa valutazione prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 1-septies d.l. 629/1982, aggiunto dall’art. 2 l. 486/1988
La disposizione è richiamata tra le norme disciplinanti i poteri e le valutazioni di prevenzione antimafia.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e corretto esercizio dell’azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione agli obblighi di motivazione del provvedimento e alla contestata carenza motivazionale.
artt. 41 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente a tutela della libertà d’impresa e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- I legami familiari possono concorrere alla prognosi di infiltrazione mafiosa non in via automatica, ma quando siano accompagnati da elementi concreti quali cointeressenze economiche, conduzione collettiva o regia familiare anche di fatto dell’impresa, oppure una specifica possibilità di influenza mafiosa derivante dal rapporto con il congiunto.
- La valutazione prefettizia di pericolo di infiltrazione mafiosa può fondarsi su un quadro indiziario complessivo composto da rapporti familiari, collegamenti societari, coincidenza delle sedi, sovrapposizioni nella gestione o nell’organico e risultanze investigative, senza che ciascun elemento debba essere autonomamente decisivo.
- La prevenzione collaborativa costituisce una misura alternativa e graduata rispetto all’interdittiva antimafia, ma la sua adozione non è obbligatoria per il Prefetto; essa presuppone una valutazione sull’intensità e sulla non occasionalità del fenomeno agevolativo.
- Quando la Prefettura abbia esaminato la praticabilità della prevenzione collaborativa e l’abbia esclusa sulla base di elementi coerenti, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’autorità prefettizia, dovendo limitarsi a verificare la logicità e non arbitrarietà della scelta.
- Il sindacato giurisdizionale sull’informazione antimafia interdittiva riguarda la ragionevolezza, coerenza e sufficienza del quadro indiziario e della motivazione prefettizia, senza richiedere la certezza dell’infiltrazione o la prova di responsabilità penale.
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