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Sentenza

Sentenza n. 5401/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2554/2025

Giustizia amministrativa202601623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2554/2025, di riconoscere il beneficio annuo di € 500 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2554/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico annuo di € 500 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata il 9 giugno 2025, non era stata impugnata e il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora per ogni giorno di ritardo e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la mancata impugnazione del titolo risultava dalla certificazione di cancelleria e il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato mediante pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze, e ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato; da quel momento spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale; la sentenza specifica inoltre le modalità e i termini per la presentazione della parcella e per i depositi telematici. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale non è stato impugnato e risulta inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il termine dilatorio per l'adempimento da parte dell'amministrazione deve essere inutilmente decorso prima di procedere in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del titolo pecuniario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    Nel caso concreto la penalità di mora è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza la parte deve attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.

  • art. 1 l. 107/2015

    il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025;

    La sentenza azionata aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il beneficio annuo di € 500 per la Carta elettronica, alle stesse modalità previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici indicati.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Per procedere in ottemperanza a un titolo giudiziale avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione occorre che il titolo non sia stato impugnato e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e disporre una penalità di mora, determinandone la misura e la decorrenza.
  • Quando la penalità di mora è fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e proseguire fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato; scaduto tale termine, spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato successivamente con decreto collegiale; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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