Cassazione Penale, Ordinanza n. 19971/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi ripetitivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e non manifestamente illogiche. Ha quindi applicato le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza. La difesa ha riproposto censure già esaminate e disattese in merito alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove testimoniali, contestando in particolare l'apprezzamento dell'attendibilità di alcuni testi e la lettura dell'istruttoria dibattimentale. Dal testo emerge che l'episodio contestato consisteva nel mancato arresto all'alt intimato dagli operanti, con conseguente inseguimento pericoloso nel centro cittadino durato circa sei minuti. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove testimoniali non sono idonee a fondare il ricorso se la sentenza di merito ha fornito una motivazione puntuale, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente una generica contestazione dell'attendibilità dei testimoni o della ricostruzione fattuale se il provvedimento impugnato si fonda su un'istruttoria dibattimentale già adeguatamente valutata.
- La mancata arresto all'alt e l'avvio di un inseguimento pericoloso possono integrare, sul piano fattuale, il delitto di resistenza quando la motivazione di merito accerti una condotta oppositiva concreta verso l'operato dei pubblici ufficiali.
Come è indicizzato
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