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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8962/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e nullità della sentenza per mancata comunicazione al difensore di fiducia delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, trasmesse tardivamente (31/03/2023) a soli 3 giorni dall'udienza di appello (03/04/2023), con la conseguente necessità per la difesa di formulare le proprie conclusioni "al buio"

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, sebbene la mancata comunicazione telematica delle conclusioni possa determinare una nullità generale a regime intermedio, la deduzione è ammissibile solo se la difesa allega un danno concreto, attuale e verificabile derivante dall'atto nullo. Nel caso di specie le conclusioni del Procuratore Generale erano del tutto generiche (mera richiesta di rigetto dell'appello) e pertanto l'omessa comunicazione non ha arrecato specifico, concreto e attuale pregiudizio al ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Impone la comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale nel giudizio cartolare di appello; la violazione può integrare una nullità generale a regime intermedio, rilevabile dalla difesa solo se è dimostrabile un pregiudizio specifico, concreto e attuale (es. impossibilità di controargomentare cognita causa)

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti e condizioni per far valere determinate nullità: la parte deve indicare un interesse concreto e attuale alla deduzione della nullità; principio richiamato per valutare l'ammissibilità della dedotta nullità a regime intermedio

Massime di principio

  • La semplice mancata o tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale non determina automaticamente la riforma della pronuncia: è necessario che la difesa dimostri un pregiudizio specifico, concreto e attuale derivante dall'omessa comunicazione
  • Se le conclusioni del Procuratore Generale sono meramente generiche (es. semplice richiesta di rigetto senza argomentazioni nuove), l'omessa comunicazione difficilmente produce un danno opponibile e la dedotta nullità sarà dichiarata infondata
  • La difesa, per tutelare l'effettiva possibilità di contraddittorio, dovrebbe documentare in che modo l'omessa comunicazione ha impedito di formulare conclusioni 'cognita causa' e, se necessario, chiedere rinvio o depositare memorie integrative per rendere concreto l'interesse alla deduzione della nullità
  • In sede di giudizio cartolare disciplinato dalla normativa emergenziale, il criterio decisivo è la rilevanza sostanziale dell'omissione rispetto all'assistenza difensiva concreta; la tutela non è meramente formale
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati per vizi procedurali privi di pregiudizio può comportare condanne alle spese e, se previsto, al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende

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