Ordinanza n. 9112/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 693/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1920/2024, pubblicata in data 15/05/2025, notificata in data 10/07/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, consistente nei chiarimenti sui fatti di causa, assegnando all'amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per adempiere. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Non risultano statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: mancata o non tempestiva esecuzione da parte dell'amministrazione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, n. 693/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 693/2025 del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, pubblicata il 15 maggio 2025, notificata il 10 luglio 2025 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dall'amministrazione sui fatti di causa, senza che dal testo risultino ulteriori motivi o specifiche contestazioni di legittimità.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro con funzione coercitiva, costituente titolo esecutivo a favore della parte ricorrente; la relativa domanda non è stata ancora decisa.
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