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Ordinanza

Ordinanza n. 9112/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 693/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1920/2024, pubblicata in data 15/05/2025, notificata in data 10/07/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, consistente nei chiarimenti sui fatti di causa, assegnando all'amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per adempiere. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Non risultano statuizioni sulle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non tempestiva esecuzione da parte dell'amministrazione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, n. 693/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 693/2025 del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, pubblicata il 15 maggio 2025, notificata il 10 luglio 2025 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dall'amministrazione sui fatti di causa, senza che dal testo risultino ulteriori motivi o specifiche contestazioni di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro con funzione coercitiva, costituente titolo esecutivo a favore della parte ricorrente; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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