Sentenza del 15/01/2019 n. 712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000 per investimenti in aree svantaggiate. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la società avesse determinato erroneamente il credito per gli anni 2002 e 2003, non imputando correttamente gli ammortamenti e le dismissioni dei beni e calcolando in modo non corretto l’investimento netto. Con due motivi di ricorso, l’Agenzia denunciava motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria della sentenza d’appello, che aveva ritenuto irrilevante la diversa imputazione degli ammortamenti ai fini dell’ammontare complessivo del credito utilizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le censure non riguardassero l’omessa valutazione di fatti decisivi, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione dei conteggi e degli elementi di fatto già esaminati dalla Commissione Tributaria Regionale. Tali valutazioni spettano al giudice di merito e non sono normalmente riesaminabili in Cassazione tramite il vizio di motivazione. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.300 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Disciplina il credito d’imposta per gli investimenti realizzati in aree svantaggiate; nel caso concreto, la quantificazione del credito dipendeva dalla corretta determinazione dell’investimento netto, tenendo conto degli ammortamenti e delle dismissioni.
Legge n. 289/2002, art. 9
La società aveva invocato questa disposizione per contestare la legittimità dell’accertamento, ma la sentenza di Cassazione si è concentrata soprattutto sui limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione dei fatti e dei conteggi.
Decreto-legge n. 138/2000
Richiamato in relazione alla modifica della disciplina del credito d’imposta e alla necessità di distinguere gli investimenti anteriori e posteriori alla data dell’8 luglio 2002.
Codice civile, art. 2697
Richiamato per chiarire che il fatto decisivo, ai fini del vizio di motivazione, deve essere un fatto storico e normativo, principale o secondario, controverso e decisivo, non una semplice questione giuridica o un punto della controversia.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato della società per denunciare un’asserita omessa pronuncia; tale ricorso è stato dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato conteggi, documenti o prove: occorre indicare l’omesso esame di uno specifico fatto storico, controverso e decisivo.
- La Corte di Cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici tributari, salvo errori giuridici o vizi motivazionali effettivamente rilevanti.
- Quando il giudice di merito ha esaminato i prospetti e i conteggi delle parti e ha fornito una motivazione non apparente, la diversa interpretazione proposta dall’Amministrazione tende a essere considerata una richiesta inammissibile di rivalutazione del fatto.
- Per i crediti d’imposta calcolati su investimenti, è essenziale documentare e calcolare correttamente, per ciascun periodo d’imposta, il valore netto degli investimenti, considerando ammortamenti, cessioni e dismissioni secondo la disciplina applicabile nel periodo.
- Una diversa imputazione temporale degli ammortamenti può essere contestata in Cassazione solo se si dimostra concretamente che il giudice abbia omesso di esaminare un fatto decisivo o abbia applicato una regola giuridica errata; non basta sostenere che i conteggi dell’Amministrazione siano più corretti.
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