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Ordinanza

Ordinanza n. 450/2026 - Bari, Sezione 3

per la nomina del commissario ad acta

Giustizia amministrativa202500946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di nomina del commissario ad acta, poiché l'amministrazione aveva dato esecuzione alla precedente sentenza nominando il componente comunale. La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo giudizialmente accertato ha fatto venir meno la necessità e l'utilità della misura commissariale richiesta. L'ordinanza non contiene una specifica regolazione delle spese di lite.

TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza che gli imponeva di nominare il proprio componente per la procedura prevista dall'art. 21 d.P.R. n. 327/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (privati interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto la sentenza n. 105/2026, pubblicata il 28 gennaio 2026, con la quale il TAR aveva accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Comune di nominare il componente di parte comunale necessario per costituire il collegio peritale previsto dall'art. 21 d.P.R. n. 327/2001. Poiché il Comune non aveva inizialmente ottemperato, i ricorrenti avevano chiesto, il 6 marzo 2026, la nomina di un commissario ad acta. Prima della camera di consiglio, tuttavia, il Comune aveva adottato una determina del 26 marzo 2026, depositata il 27 marzo 2026, con cui aveva nominato il proprio componente. Il difensore dei ricorrenti ha quindi dichiarato a verbale che non vi era più necessità di procedere alla nomina del commissario.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione disciplina la procedura di determinazione dell'indennità mediante collegio peritale, la cui costituzione richiede anche la nomina del componente di parte comunale.

Massime di principio

  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di un obbligo amministrativo diviene priva di oggetto quando, prima della decisione sull'istanza, l'amministrazione esegue spontaneamente quanto imposto dal giudice.
  • La sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione esclude la necessità di nominare il commissario ad acta e comporta la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla relativa istanza.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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