Cassazione Penale, Ordinanza n. 02180/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'unico motivo dedotto lamentava una carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva applicabile l'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo del tutto generico e assertivo, non correlato alle specificità del caso, e quindi inidoneo a sollecitare un esame nel merito.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
è il reato per cui la condanna di merito è stata confermata; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente in modo assertivo; la Corte non affronta il tema perché il motivo è reputato generico
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla concreta motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o svincolata dal caso concreto è generica e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere prospettata in modo apodittico, ma deve confrontarsi con gli elementi del processo e con la motivazione resa dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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