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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 1-4, Unità Interventi Edilizi Maggiori Municipio 1, di annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi entro 90 giorni dalla relativa notifica, datato 18 settembre 2025, prot. n. c_f205/0513362 dell’8 ottobre 2025; - di ogni altro atto e provvedimento, anche allo stato non conosciuto, relativo ai medesimi atti oggetto di gravame, ivi incluso, occorrendo: la relativa comunicazione di avvio del procedimento in data 13 giugno 2024; “l’istruttoria tecnica del 6/06/2024”; “il parere contrario in data 8/01/2025”; il mancato riscontro all’istanza di riesame inoltrata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 11 novembre 2025; la mancata completa evasione dell’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente in data 17 ottobre 2025, pratica ID 9458.

Giustizia amministrativa202504799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della SCIA, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione entro 90 giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, gli effetti della SCIA presentata il 14 aprile 2024 per interventi riguardanti un immobile sito in Milano, via della Spiga n. 30, ai quarti e quinto piano, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi. Sono stati inoltre contestati gli ulteriori atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, l’istruttoria tecnica, il parere contrario, il mancato riscontro all’istanza di riesame e la parziale evasione dell’istanza di accesso. Nel testo dell’ordinanza non sono specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti; il giudice ha rilevato che la controversia presenta profili di complessità tali da richiedere un esame approfondito, non possibile nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un danno grave e irreparabile derivante dall’ordine di rimessione in pristino mediante demolizione di quanto realizzato tramite la SCIA. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha anticipato una valutazione definitiva, limitandosi a rilevare la complessità della controversia e rinviando al giudizio di merito l’esame della fondatezza delle censure, anche per preservare una res adhuc integra. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 7 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento comunale impugnato è qualificato come annullamento d’ufficio della SCIA ai sensi di tale disposizione; l’ordinanza cautelare non esamina nel merito la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha accolto la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • In presenza di un ordine di rimessione in pristino comportante la demolizione di opere realizzate sulla base di una SCIA, il periculum in mora può ritenersi sussistente quando l’esecuzione della misura determini un danno grave e irreparabile per il proprietario.
  • Quando la controversia cautelare presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame non compatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare al merito la verifica della fondatezza delle censure e accordare la sospensione al fine di preservare l’integrità della situazione di fatto.
  • La sospensione cautelare dell’esecuzione di un provvedimento repressivo edilizio può essere disposta anche senza una definizione anticipata del fumus, qualora il danno derivante dall’immediata demolizione sia grave e irreparabile e l’approfondimento della legittimità dell’atto sia riservato alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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