Cassazione Civile, Ordinanza n. 28854/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, fondandosi su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, su un precedente accertamento parziale per lo stesso anno e su movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate su conti correnti intestati al contribuente e alla madre. Dopo che la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente chiedeva la cessazione della materia del contendere perché aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e aveva effettuato il pagamento dovuto. L'Agenzia, preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione, aderiva a sua volta all'istanza di estinzione.
La decisione
La Corte ha preso atto della concorde richiesta delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, richiamando la disciplina speciale sulle definizioni agevolate. Non vi è stato esame nel merito dei due motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione della pretesa tributaria ha eliminato l'interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del contribuente sull'istanza di cessazione della materia del contendere
art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992
base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
la definizione agevolata richiede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui essa si riferisce; il perfezionamento della procedura fa venir meno l'interesse al contenzioso
L. n. 225 del 2016
conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata quale fonte della disciplina della definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
le spese del giudizio estinto in seguito alla definizione agevolata restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Massime di principio
- Nel processo tributario, il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi oggetto dell'impugnazione determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, quando risulti che la definizione riguardi l'intera pretesa tributaria in contestazione.
- Quando entrambe le parti riconoscono l'avvenuto perfezionamento della procedura agevolata e la riferibilità della stessa all'avviso impugnato, la Corte può dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione dei carichi, con imputazione a carico delle parti che le hanno anticipate.
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