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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39323/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il testo non riporta espressamente l'articolo di incriminazione contestato, ma il fatto descritto concerne una fornitura di sostanza stupefacente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 18/10/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto provata una fornitura di sostanza stupefacente intervenuta successivamente a un pregresso rapporto debitorio non ancora definito, sulla base delle intercettazioni esaminate. Il ricorso censurava la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e deduceva un asserito travisamento del fatto, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella accolta nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità, e ha reputato congrua e adeguata la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3000,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di illogicità manifeste.
  • Il vizio di travisamento del fatto non può essere utilizzato per proporre una diversa interpretazione del compendio probatorio; esso è configurabile solo quando l'errore emerga in modo palese e obiettivo dal testo del provvedimento o dagli atti rilevanti, non quando si solleciti una mera sovrapposizione valutativa della Cassazione al giudice di merito.
  • Una motivazione fondata su intercettazioni puntualmente esaminate e sorretta da corrette massime di अनुभव/esperienza può essere ritenuta adeguata e insuscettibile di censura in cassazione se la critica difensiva si risolve in una contestazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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