Cassazione Penale, Sentenza n. 16223/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: (1) vizio di motivazione sul presupposto della condanna risarcitoria, sostenendo che l'appropriazione dell'autovettura si fondava su un dato ritenuto incontestabile (la scomparsa del veicolo) e che tale premessa non era adeguatamente dimostrata; (2) censura della valutazione della prova derivante dal narrato della persona offesa e violazione del criterio civilistico del piu' probabile che non (onere della prova in sede civile).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perche' fondato su motivi non consentiti e privi della specificita' richiesta dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo in larga misura riproduttive di censure gia' svolte in sede di appello e adeguatamente decise dalla corte territoriale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l'assoluzione perche' il fatto non sussiste e' divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali, il giudice chiamato a decidere sulla responsabilita' civile non deve rimettere in discussione i presupposti dell'assoluzione, ma deve valutare l'esistenza del fatto come illecito civile (richiamo alla giurisprudenza, Sez. 5, n. 31281/2025). La Corte territoriale aveva infatti verificato e motivato l'accertamento che Ferrante aveva preso in consegna l'auto per ripararla e se ne era appropriato senza restituirla, valorizzando le dichiarazioni della parte offesa, la perizia eseguita per la compagnia assicuratrice, la scomparsa dell'auto dall'officina e la mancata restituzione nonostante la diffida formale; ha altresi' respinto le argomentazioni difensive ritenute illogiche e non dimostrate. Anche la quantificazione del danno (euro 8.500 in appello) e' stata ritenuta conforme ai criteri equitativi (valore del mezzo al momento della consegna e acconto versato). Conseguentemente la cassazione e' stata dichiarata inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1
Fondamento dell'inammissibilita' del ricorso per mancanza della specificita' delle censure e per motivi non consentiti in cassazione.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Ulteriore richiamo alle regole di ammissibilita' dei motivi di ricorso per cassazione; mancanza dei requisiti formali e di specificita' richiesti.
Disciplina dell'impugnazione della parte civile e della possibile pronuncia di responsabilita' civile a seguito di impugnazione; il giudice civile/penale deve accertare l'illecito civile anche quando l'assoluzione penale e' divenuta definitiva per gli effetti penali.
art. 573 cod. proc. pen. (testo anteriore alla riforma d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Richiamato per ragioni di applicazione ratione temporis alla fattispecie, come richiamato dalla corte distrettuale.
Prevede la condanna alle spese e la possibilita' di infliggere una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
principio probatorio civilistico 'piu' probabile che non' (onere della prova)
Criterio del grado di probabilita' richiesto in sede civilistica per accertare la responsabilita'; la corte ha valutato che la comparazione delle prove (dichiarazioni, perizia, scomparsa del bene e mancata restituzione) raggiungeva tale soglia.
Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025 (Rv. 288601–01)
Precedente giurisprudenziale citato dalla Corte che chiarisce il profilo procedurale: quando l'assoluzione perche' il fatto non sussiste e' definitiva limitatamente agli effetti penali, il giudice che decide sulla responsabilita' civile non deve rimettere in discussione gli elementi alla base dell'assoluzione penale, ma accertare l'eventuale illecito civile.
Massime di principio
- Quando un'assoluzione penale perche' 'il fatto non sussiste' e' divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali, il giudice chiamato a valutare la responsabilita' civile non puo' riesaminare i presupposti dell'assoluzione ma deve valutare autonomamente l'esistenza di un illecito civile.
- In cassazione sono inammissibili motivi che semplicemente riproducono censure gia' svolte in grado d'appello o che mancano della specificita' richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; occorre formulare censure nuove e ben circostanziate.
- La valutazione della credibilita' delle prove (dichiarazioni della parte offesa, perizie, riscontri materiali come la scomparsa del bene e la mancata restituzione dopo diffida) e' rimessa in primo luogo alla corte di merito; la Cassazione non puo' rivedere il mero apprezzamento del merito se non in presenza di manifesta illogicita' o violazione di legge.
- Per i casi di appropriazione e sottrazione di beni, elementi quali la presa in consegna per riparazione, la scomparsa dell'oggetto dall'officina, la mancata restituzione nonostante diffida e perizie che attestino lo stato dell'oggetto sono rilevanti per il riconoscimento della responsabilita' civile.
- La quantificazione del danno in sede di responsabilita' civile puo' essere effettuata con criteri equitativi basati sul valore del bene al momento della consegna e sugli acconti versati; tali valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi che infrangano principi di diritto.
- Il ricorso in cassazione, se dichiarato inammissibile, puo' comportare condanne alle spese, al pagamento di una sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) e alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte per l'attivita' difensiva.
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